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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 469/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bellani era stato condannato per il reato di cui all'art. 388, comma 5, cod. pen. per avere, in qualità di titolare di un'azienda agricola, sottratto alla procedura esecutiva 2.500 bottiglie di vino etichetta "Cà di Gess" (valore circa 14.000 euro), beni pignorati e di cui era stato nominato custode al momento del pignoramento. La difesa ha dedotto: (1) vizio di motivazione e erronea attribuzione di responsabilità, poiché l'imputato era stato sostituito come custode l'8 agosto 2019 dall'IFIR Piemonte S.r.l. e, quindi, l'eventuale responsabilità per il mancato rinvenimento dei beni dovrebbe ricadere sul nuovo custode; inoltre il nuovo custode avrebbe effettuato senza preavviso la ricognizione del 18 settembre 2019 trovando il fratello e non l'imputato; (2) richiesta di rimessione in termini per chiedere, ai sensi della riforma "Cartabia", l'applicazione di pene sostitutive (art. 20-bis cod. pen.) per effetto del principio favor rei.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che si tratti di mera richiesta di rivalutazione dei fatti: indipendentemente dalla qualità di custode, essendo proprietario delle bottiglie, la sottrazione delle stesse e la loro sostituzione costituiscono dispersione dei beni pignorati e integrano il reato previsto dall'art. 388, comma 5. La circostanza della sostituzione del custode non esclude la responsabilità del proprietario che ha sottratto o fatto disperdere i beni. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di applicazione delle nuove pene sostitutive proposta per la prima volta in Cassazione: la disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. 20/10/2022, n.150) consente l'applicabilità delle pene sostitutive ai procedimenti pendenti in primo o secondo grado alla data di entrata in vigore della riforma, mentre per i procedimenti pendenti in sede di legittimità è prevista soltanto la possibilità di attivare l'incidente di esecuzione una volta divenuta irrevocabile la condanna. Inoltre la riforma era già in vigore durante il giudizio di appello, dunque l'istanza avrebbe dovuto esser proposta in quella sede. Per l'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 388 cod. pen.

    comma 5 (sottrazione di cose pignorate); comma 6 (ipotesi aggravata per il custode)

    Il reato può essere commesso da "chiunque" sottragga una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento; se il proprietario è anche custode si configura l'ipotesi aggravata. Nel caso concreto è stata ritenuta integrata la fattispecie meno grave (comma 5) dato che le bottiglie pignorate sono risultate disperse e sostituite.

  • art. 20-bis cod. pen.

    disciplina delle pene sostitutive introdotta dalla cosiddetta riforma "Cartabia"

    Prevede pene sostitutive applicabili secondo la disciplina transitoria: possono essere applicate ai procedimenti pendenti in primo o secondo grado alla data di entrata in vigore della riforma, ma la loro invocazione ha limiti per i procedimenti pendenti in Cassazione.

  • art. 95 d.lgs. 20 ottobre 2022, n. 150

    disciplina transitoria in tema di applicazione delle nuove pene sostitutive

    Stabilisce che le nuove pene sostitutive si applicano ai processi pendenti in primo o secondo grado alla data di entrata in vigore; per i processi già in sede di legittimità alla stessa data è prevista la possibilità di attivare l'incidente di esecuzione solo dopo l'irrevocabilità della sentenza.

  • art. 666 c.p.p.

    procedura per il giudice dell'esecuzione

    Regola l'intervento del giudice dell'esecuzione per istanze successive all'irrevocabilità della sentenza; la Corte ha richiamato che talune richieste sulle pene sostitutive devono essere esperite con le modalità e i termini previsti da questa norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    sanzioni per ricorso infondato o inammissibile

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma per il ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione liquidando euro 3.000.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (come prorogato e modificato)

    norme straordinarie sul trattamento dei ricorsi senza intervento delle parti

    Autorizzano il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti in determinati casi; la Corte ha specificato che il ricorso è stato trattato ai sensi di tali disposizioni.

  • Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023 (Sabatini)

    massima giurisprudenziale citata

    Precedente che chiarisce i limiti di proponibilità, in Cassazione, di istanze fondate sulla riforma delle pene sostitutive quando la riforma è entrata in vigore in corso di causa; conferma l'impossibilità di invocare per la prima volta in Cassazione l'applicazione delle nuove pene sostitutive per i processi già in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La sottrazione o la dispersione di beni pignorati integra il reato previsto dall'art. 388, comma 5, anche se il responsabile è il proprietario e indipendentemente dal fatto che sia stato o meno custode al momento del pignoramento.
  • La qualità di custode può aggravare la fattispecie (comma 6), ma la sostituzione del custode non elimina automaticamente la responsabilità del proprietario che abbia sottratto o fatto sostituire i beni pignorati; per attribuire la responsabilità al nuovo custode occorrono prove concrete del suo ruolo causale nella dispersione.
  • Le doglianze che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove o dei fatti sono generalmente inammissibili in Cassazione: la Suprema Corte interviene su questioni di diritto e su vizi motivazionali gravi, non per rivedere semplici apprezzamenti di fatto.
  • Le riforme che introducono nuove pene o pene sostitutive sono soggette a disciplina transitoria: va verificata la data di entrata in vigore e lo stato del procedimento per capire se e come la nuova normativa possa essere invocata; in molti casi la richiesta non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ma va esperita nei gradi di merito o mediante l'incidente di esecuzione dopo l'irrevocabilità.
  • Proporre istanze procedurali o sostanziali fuori dai termini o nel giudizio non competente può comportare l'inammissibilità e sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è importante agire tempestivamente e nella sede corretta.

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