Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22160/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società correntista e il fideiussore hanno impugnato la sentenza di appello che, in riforma del primo grado, aveva rideterminato il saldo di un conto corrente intestato alla società, per il cui debito l'altra ricorrente aveva prestato garanzia fideiussoria. Il ricorso per cassazione era fondato su un unico motivo: si denunciava motivazione apparente e violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe ricostruito il saldo applicando "movimentazioni fittizie" e che il ricalcolo del conto sarebbe stato incoerente con le risultanze della consulenza tecnica, specie in presenza di una serie non continua di estratti conto e di periodi privi di documentazione. I ricorrenti contestavano quindi la legittimità del metodo adottato per la ricostruzione del dare-avere, anche in relazione all'azzeramento dei periodi non documentati.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse comprensibile e non apparente, perché la corte di merito aveva recepito le conclusioni del c.t.u. e aveva correttamente fatto applicazione del principio secondo cui, in presenza di estratti conto mancanti per alcuni periodi, il rapporto può essere ricostruito anche mediante elementi probatori diversi dagli estratti, ma, se per i segmenti non documentati non vi sono elementi idonei a ricostruire il saldo, occorre neutralizzare quelle movimentazioni e procedere all'azzeramento del saldo relativo a tali periodi. La Cassazione ha inoltre precisato che la valutazione della coerenza del ricalcolo rispetto alle risultanze peritali attiene all'accertamento di fatto e non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, e sono state applicate le statuizioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato quale base procedurale per la proposta di definizione e per la decisione in camera di consiglio

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    evocato come parametro della denunciata motivazione apparente; la Corte esclude la violazione perché la sentenza impugnata è ritenuta motivata in modo percepibile

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova nella ricostruzione del saldo del conto corrente; la Corte esclude la violazione perché ciascuna parte era onerata della prova delle rispettive pretese

  • art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.

    richiamato per le statuizioni accessorie sulle somme ulteriori poste a carico della parte soccombente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • In presenza di estratti conto bancari mancanti per alcuni periodi, il giudice può ricostruire il rapporto di dare e avere anche mediante mezzi di prova diversi dagli estratti conto, purché idonei a fornire indicazioni certe e complete sul saldo iniziale del periodo documentato.
  • Se la documentazione bancaria non consente di accertare il saldo dei periodi non documentati e le parti non allegano elementi tali da rendere pacifica l'esistenza di un determinato credito o debito in quel segmento temporale, il saldo relativo a quei periodi va neutralizzato, procedendo all'azzeramento delle movimentazioni non documentate.
  • La denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza, pur sintetica, consente di comprendere il ragionamento decisorio e il percorso logico seguito dal giudice di merito.
  • La valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e la scelta del metodo di ricalcolo del conto, quando si fondano su apprezzamenti di fatto, non sono sindacabili in cassazione se la motivazione della sentenza impugnata è logicamente percepibile.
  • Nel contenzioso sul saldo di conto corrente con domande contrapposte di banca e correntista, l'onere probatorio grava su entrambe le parti con riguardo alle rispettive pretese, e l'assenza di prova sul periodo non documentato impedisce di attribuire a quel tratto temporale movimenti non dimostrati.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.