Cassazione Civile, Ordinanza n. 22160/2025 del 31/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società correntista e il fideiussore hanno impugnato la sentenza di appello che, in riforma del primo grado, aveva rideterminato il saldo di un conto corrente intestato alla società, per il cui debito l'altra ricorrente aveva prestato garanzia fideiussoria. Il ricorso per cassazione era fondato su un unico motivo: si denunciava motivazione apparente e violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe ricostruito il saldo applicando "movimentazioni fittizie" e che il ricalcolo del conto sarebbe stato incoerente con le risultanze della consulenza tecnica, specie in presenza di una serie non continua di estratti conto e di periodi privi di documentazione. I ricorrenti contestavano quindi la legittimità del metodo adottato per la ricostruzione del dare-avere, anche in relazione all'azzeramento dei periodi non documentati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse comprensibile e non apparente, perché la corte di merito aveva recepito le conclusioni del c.t.u. e aveva correttamente fatto applicazione del principio secondo cui, in presenza di estratti conto mancanti per alcuni periodi, il rapporto può essere ricostruito anche mediante elementi probatori diversi dagli estratti, ma, se per i segmenti non documentati non vi sono elementi idonei a ricostruire il saldo, occorre neutralizzare quelle movimentazioni e procedere all'azzeramento del saldo relativo a tali periodi. La Cassazione ha inoltre precisato che la valutazione della coerenza del ricalcolo rispetto alle risultanze peritali attiene all'accertamento di fatto e non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, e sono state applicate le statuizioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato quale base procedurale per la proposta di definizione e per la decisione in camera di consiglio
art. 132, n. 4, c.p.c.
evocato come parametro della denunciata motivazione apparente; la Corte esclude la violazione perché la sentenza impugnata è ritenuta motivata in modo percepibile
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione all'onere della prova nella ricostruzione del saldo del conto corrente; la Corte esclude la violazione perché ciascuna parte era onerata della prova delle rispettive pretese
art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.
richiamato per le statuizioni accessorie sulle somme ulteriori poste a carico della parte soccombente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In presenza di estratti conto bancari mancanti per alcuni periodi, il giudice può ricostruire il rapporto di dare e avere anche mediante mezzi di prova diversi dagli estratti conto, purché idonei a fornire indicazioni certe e complete sul saldo iniziale del periodo documentato.
- Se la documentazione bancaria non consente di accertare il saldo dei periodi non documentati e le parti non allegano elementi tali da rendere pacifica l'esistenza di un determinato credito o debito in quel segmento temporale, il saldo relativo a quei periodi va neutralizzato, procedendo all'azzeramento delle movimentazioni non documentate.
- La denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza, pur sintetica, consente di comprendere il ragionamento decisorio e il percorso logico seguito dal giudice di merito.
- La valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e la scelta del metodo di ricalcolo del conto, quando si fondano su apprezzamenti di fatto, non sono sindacabili in cassazione se la motivazione della sentenza impugnata è logicamente percepibile.
- Nel contenzioso sul saldo di conto corrente con domande contrapposte di banca e correntista, l'onere probatorio grava su entrambe le parti con riguardo alle rispettive pretese, e l'assenza di prova sul periodo non documentato impedisce di attribuire a quel tratto temporale movimenti non dimostrati.
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