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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13478/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione forzata promossa da un lavoratore per il recupero di un residuo credito di lavoro fondato su un titolo esecutivo giudiziale formatosi all'esito di una vicenda di inquadramento e differenze retributive. Il creditore notificava precetto alla società debitrice e procedeva a pignoramento mobiliare; la società proponeva opposizione all'esecuzione contestando i conteggi del credito. Nel giudizio di merito l'opposizione veniva definita con una quantificazione inferiore rispetto a quella pretesa dal creditore, e la Corte d'appello, pur rigettando l'appello incidentale della società, rideterminava il credito residuo e dichiarava l'inefficacia del precetto per la sola eccedenza rispetto a un importo inferiore a quello azionato. Il ricorso per cassazione del creditore deduceva: (1) omesso esame del fatto decisivo che l'ordinanza ex art. 423 c.p.c. sarebbe stata integralmente recepita nel titolo esecutivo; (2) omesso esame del fatto decisivo che la CTU disposta in appello avrebbe riguardato solo la sorte capitale e non gli accessori; (3) mancato esame delle risultanze della CTU e adesione acritica ad essa; (4) violazione di varie norme sul calcolo di rivalutazione e interessi e sull'efficacia del titolo esecutivo, anche quanto alla valenza confessoria dei conteggi della debitrice; (5) omesso esame dei conteggi alternativi prodotti dal ricorrente, che avrebbero condotto a un importo residuo ancora diverso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi, il secondo, il terzo e il quinto motivo non denunciassero un omesso esame di fatti storici decisivi, ma piuttosto deduzioni difensive, contestazioni sui risultati della consulenza e critiche alla valutazione delle prove e dei conteggi compiuta dai giudici di merito. Ha poi giudicato inammissibile anche il quarto motivo, perché formalmente prospettato come violazione di legge ma in realtà diretto a ottenere una rivalutazione del materiale processuale e dei conteggi, senza una vera critica al significato delle norme invocate e senza l'adeguata indicazione/trascrizione degli atti rilevanti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, con prevalenza della controricorrente nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 423 c.p.c.

    l'ordinanza di pagamento di somme non contestate è richiamata come titolo esecutivo e come oggetto dell'interpretazione del titolo formato nel giudizio di merito

  • art. 429 c.p.c.

    invocato dal ricorrente sul calcolo di rivalutazione e interessi nel credito di lavoro

  • art. 474 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in tema di titolo esecutivo e portata esecutiva del precetto

  • art. 150 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al calcolo del credito e agli accessori

  • art. 2730 c.c.

    invocato dal ricorrente sulla valenza confessoria dei conteggi prodotti dalla debitrice

  • art. 2735 c.c.

    invocato dal ricorrente sulla valenza confessoria dei conteggi prodotti dalla debitrice

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di deduzioni difensive, elementi istruttori o critiche alla CTU

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    la violazione di legge deve riguardare il significato e la portata applicativa delle norme, non una mera rivisitazione del materiale istruttorio e dei conteggi

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    la censura deve contenere la trascrizione o l'esposizione riassuntiva degli atti e documenti posti a fondamento del motivo

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso

  • Sez. un. n. 8053/2014

    richiamata per definire l'ambito dell'art. 360, n. 5 c.p.c.

  • Sez. un. n. 19881/2014

    richiamata per affermare che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c.

  • Sez. un. n. 20399/2019

    richiamata per escludere che la mancata valutazione di deduzioni difensive integri il vizio di omesso esame di fatto decisivo

  • Cass. n. 18318/2022

    richiamata per precisare cosa non costituisce fatto storico ai fini dell'art. 360, n. 5 c.p.c.

  • Cass. n. 10321/2023

    richiamata in senso conforme sui limiti del vizio di motivazione

  • Cass. n. 5616/2023

    richiamata in senso conforme sui limiti del vizio di motivazione

  • Cass. n. 26364/2022

    richiamata in senso conforme sui limiti del vizio di motivazione

  • Cass. n. 18998/2021

    richiamata per ribadire i requisiti del motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c.

  • Sez. Un. n. 23745/2020

    richiamata per ribadire i requisiti del motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c.

  • Sez. Un. n. 17570/2020

    richiamata per ribadire i requisiti del motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c.

  • Cass. n. 16038/2013

    richiamata per ribadire i requisiti del motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c.

  • Cass. n. 3010/2012

    richiamata per ribadire i requisiti del motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c.

  • Cass. n. 24756/2007

    richiamata per ribadire i requisiti del motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c.

  • Cass. n. 12984/2006

    richiamata per ribadire i requisiti del motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c.

Massime di principio

  • Il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori, di deduzioni difensive, di contestazioni o di motivi di appello.
  • La critica alla consulenza tecnica d'ufficio non integra di per sé il vizio di omesso esame di fatto decisivo quando il fatto storico sottostante sia stato comunque considerato dal giudice di merito; la doglianza non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • La denuncia di violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. deve investire realmente il significato e la portata applicativa della norma, e non mascherare una rivisitazione del materiale probatorio o dei conteggi compiuti dal giudice di merito.
  • Nel ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, la censura deve essere sorretta dalla specifica indicazione e, ove necessario, dalla trascrizione o esposizione riassuntiva degli atti e documenti su cui si fonda.
  • Non costituiscono 'fatti' ai fini del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. le argomentazioni difensive, le questioni giuridiche, i motivi di appello o una pluralità indistinta di risultanze processuali; il controllo di legittimità resta esterno e non si estende al riesame del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileEsecuzioniLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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