Cassazione Civile, Ordinanza n. 05252/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Nel giudizio di merito, su iniziativa del curatore, l'ex amministratrice era stata condannata a risarcire il danno cagionato alla società fallita per avere proseguito l'attività d'impresa dopo la perdita del capitale sociale e oltre la causa di scioglimento, con incremento delle passività fino al fallimento. Il danno era stato quantificato dal tribunale, sulla base di una consulenza tecnica, secondo il criterio del differenziale dei patrimoni netti, oltre a ulteriori voci riferite a fatture non contabilizzate e a valori di cassa non riscontrati; la corte d'appello aveva confermato il criterio dei netti patrimoniali ma aveva escluso la voce aggiuntiva relativa a fatture quietanzate per euro 13.077,22. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con un unico motivo articolato in due censure, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2486 c.c., sostenendo che il novellato comma 3, introdotto dal Codice della crisi d'impresa, non fosse applicabile ai giudizi pendenti né potesse operare, per fatti anteriori, l'inversione dell'onere della prova richiamata dalla norma; ha quindi contestato sia l'adozione del criterio presuntivo del differenziale dei patrimoni netti sia l'assunto relativo all'onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sull'inapplicabilità dell'art. 2486, comma 3, c.c. nei giudizi pendenti, chiarendo che la nuova disposizione non ha innovato la fattispecie generatrice della responsabilità né il contenuto del diritto al risarcimento, ma ha soltanto codificato un criterio di liquidazione del danno già ammesso dalla giurisprudenza, utilizzabile anche nei procedimenti in corso. Ha inoltre precisato che il riferimento al danno 'presunto' non introduce una vera regola di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., bensì una metodica di valutazione giudiziale: una volta accertata la responsabilità dell'amministratore per gestione non conservativa dopo la causa di scioglimento, il giudice deve normalmente usare il criterio dei netti patrimoniali, salvo che siano dedotti e provati elementi concreti per adottare un diverso criterio più aderente al caso. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2486 c.c.
Il nuovo comma 3, introdotto dal Codice della crisi d'impresa, è stato ritenuto applicabile anche ai giudizi pendenti perché codifica un criterio di liquidazione del danno e non modifica la fattispecie di responsabilità; il criterio dei patrimoni netti è una metodica di valutazione del pregiudizio, da utilizzare salvo prova di un diverso ammontare.
art. 378 d.lgs. n. 14 del 2019
Ha introdotto il terzo comma dell'art. 2486 c.c., recependo principi già presenti nella giurisprudenza di legittimità.
art. 389, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019
Stabilisce la decorrenza della disposizione introduttiva del nuovo comma 3 dell'art. 2486 c.c.
art. 146 l. fall.
È la base dell'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare nei confronti dell'amministratore.
art. 2697 c.c.
La Corte ha escluso che il nuovo art. 2486, comma 3, c.c. introduca una vera inversione o modificazione dei criteri di riparto dell'onere della prova; il richiamo alla prova di un diverso ammontare attiene alla liquidazione del danno, non alla struttura dell'onere probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- In tema di responsabilità dell'amministratore per prosecuzione dell'attività sociale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, il danno può essere liquidato, in via presuntiva ed equitativa, mediante il criterio del differenziale dei patrimoni netti quando non sia possibile una ricostruzione analitica completa per insufficienza dei dati contabili.
- La disciplina sopravvenuta che codifica un criterio di quantificazione del danno già elaborato dalla giurisprudenza può applicarsi ai giudizi pendenti se non modifica la fattispecie sostanziale della responsabilità né il contenuto del diritto risarcitorio, ma si limita a dettare il metodo di valutazione del pregiudizio.
- Il riferimento normativo a un danno 'salva prova di diverso ammontare' non integra una regola di inversione dell'onere della prova in senso tecnico, ma attribuisce al giudice il criterio ordinario di liquidazione, superabile solo in presenza di specifiche allegazioni e prove di un diverso importo più aderente alla realtà del caso concreto.
- Quando sia accertata la responsabilità dell'amministratore per atti di gestione non conservativi dopo la causa di scioglimento, il giudice deve normalmente assumere i netti patrimoniali come parametro di liquidazione del danno, salvo elementi fattuali idonei a giustificare un diverso criterio valutativo.
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