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Sentenza

Sentenza del 24/03/2017 n. 7641 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Equitalia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria che aveva annullato un'intimazione di pagamento IRPEF relativa agli anni 1997 e 1998, ritenendo nulla la notifica della cartella di pagamento presupposta. La ricorrente sosteneva che la relata fosse conforme al modello ministeriale, che le attestazioni del notificatore facessero piena prova fino a querela di falso e che, comunque, dai dati riportati sulla relata, dall'estratto di ruolo e dall'intimazione fosse possibile identificare sia la cartella sia il destinatario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, poiché non coglievano la vera ragione della decisione impugnata, concernente la riferibilità della relata alla cartella e l'individuazione del destinatario. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la sentenza regionale era contraddittoria e apodittica: non aveva spiegato adeguatamente perché la relata non potesse essere riferita alla cartella, né aveva esaminato in modo puntuale la corrispondenza tra i numeri indicati nella relata, nell'estratto di ruolo e nell'intimazione di pagamento, compresi gli elementi riportati sul retro della matrice. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame della validità della notifica e delle eventuali ulteriori questioni, oltre che per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Richiamato tra le norme dedotte nel ricorso in tema di notificazione degli atti tributari; la Corte non fonda direttamente su questa disposizione l'accoglimento, ma esamina la disciplina speciale della notifica delle cartelle.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    La cartella può essere notificata anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una relata separata. In caso di notifica secondo il modello ministeriale, la relata può costituire parte della cartella e la matrice può fornire la prova della notificazione.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2

    La cartella deve essere redatta secondo il modello approvato dal Ministero e contenere l'intimazione a pagare entro sessanta giorni, con l'avvertimento delle conseguenze dell'inadempimento.

  • Codice di procedura civile, art. 148, comma 1

    La Corte chiarisce che la disciplina generale sulla relata apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto non si applica necessariamente alle cartelle esattoriali, soggette alla disciplina speciale dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973.

  • Codice civile, art. 2700

    La norma, richiamata da Equitalia, riguarda l'efficacia probatoria degli atti pubblici. Tuttavia, il problema esaminato dalla Corte non era la veridicità delle attestazioni del notificatore, bensì la possibilità di riferire concretamente la relata alla specifica cartella e al relativo destinatario.

  • D.M. 28 giugno 1999 del Ministero delle Finanze

    Il modello ministeriale considera la relata come parte della cartella, da separare al momento della consegna; la matrice può quindi essere utilizzata per verificare l'avvenuta notifica e la riferibilità dell'atto.

Massime di principio

  • Nelle notifiche delle cartelle di pagamento occorre applicare anzitutto la disciplina speciale dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, senza trasferire automaticamente i requisiti formali previsti per le notifiche ordinarie dal codice di procedura civile.
  • L'assenza di una relata separata o la sua collocazione esterna alla cartella non determina automaticamente l'inesistenza o la nullità della notifica, se la documentazione consente di identificare con certezza l'atto notificato e il destinatario.
  • La verifica deve concentrarsi sulla riferibilità concreta della relata alla cartella: possono essere valutati i numeri identificativi, la matrice, il retro della relata, l'estratto di ruolo e gli atti successivi, come l'intimazione di pagamento.
  • Il giudice deve motivare in modo specifico e coerente perché gli elementi documentali non siano sufficienti a collegare la notifica alla cartella; una motivazione meramente assertiva o contraddittoria può comportare la cassazione della sentenza.
  • La fede privilegiata della relata riguarda ciò che il notificatore attesta direttamente, ma non esonera il giudice dal verificare a quale specifico atto la relata si riferisca.
  • L'accoglimento del ricorso per cassazione con rinvio non significa che la notifica sia stata definitivamente dichiarata valida: il giudice del rinvio dovrà riesaminare la documentazione e decidere nuovamente sulla riferibilità e validità della notifica.

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