Cassazione Penale, Sentenza n. 849/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava violazione di legge per carenza di motivazione in ordine all'attualita della pericolosita. Sosteneva che la Corte non aveva effettuato una corretta lettura costituzionalmente orientata dei delitti commessi abitualmente in un arco temporale significativo e della relativa redditivita, nonche omesso un accertamento del quadro criminologico e del reddito connesso alle fattispecie per inquadrare la pericolosita e valutarne l'attualita, anche tenendo conto dello stato detentivo
La decisione
Il ricorso e stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la motivazione del provvedimento impugnato; il decreto di appello, pur avendo escluso alcune ipotesi di pericolosita, aveva confermato il giudizio di attualita della pericolosita sulla base di un quadro indiziario grave (detenzione di un mitra per conto di una cosca di 'ndrangheta, condanne per reati in materia di stupefacenti e di armi, coinvolgimento nel procedimento "Handover" e condotte plurime), e ha osservato che lo stato detentivo non esclude automaticamente l'attualita del pericolo. Conseguentemente il ricorrente e stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
decreto legislativo 159/2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 4, comma 1, lett. a) e lett. b); art. 1, comma 1, lett. b) e lett. c)
La Corte ha valutato l'esistenza di ipotesi di pericolosita qualificata e generica previste dal codice antimafia: ha escluso alcune fattispecie indicate a carico del ricorrente e confermato altre sulla base di gravi indizi (in particolare collegamenti mafiosi, detenzione di arma e reati di droga), ritenendo tali elementi idonei a configurare attualita del pericolo
Massime di principio
- In Cassazione i motivi di ricorso devono confrontarsi concretamente e specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato; censure generiche o non misurate sulla motivazione sono manifestamente inammissibili
- Lo stato detentivo del soggetto non esclude automaticamente l'attualita della pericolosita ai fini delle misure di prevenzione; e necessaria una valutazione specifica della persistenza del pericolo, specie in vista di una eventuale scarcerazione
- La presenza di gravi indizi quali possesso di armi per conto di organizzazioni mafiose, condanne per stupefacenti e armi e il coinvolgimento in indagini significative possono giustificare la conferma di misure di prevenzione per pericolosita qualificata o generica
- La valutazione della "redditivita" dei reati e della loro abitualita e rilevante quando serve a inquadrare la fattispecie normativa, ma non e decisiva se sussistono altri elementi gravi che comprovano l'attualita del rischio
- In situazioni analoghe e consigliabile che la difesa indichi puntualmente le parti della motivazione che si ritengono carenti e produca elementi probatori o argomentazioni precise circa l'assenza di pericolosita attuale, anziche limitarsi a censure generiche
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