Ordinanza n. 2555/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di diniego prot. n. 983, emesso dall'Ambasciata d'Italia a Yaoundè (Camerun) del 21/10/2025, notificato a mani dell'interessata il 30/10/2025, per le ragioni indicate in narrativa del presente Atto e, per l'effetto, annullare tale provvedimento; 2) nonché annullare ogni altro atto comunque preordinato e/o connesso e/o conseguenziale al provvedimento sopra impugnato, se e in quanto lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente, sebbene non conosciuto alla data odierna; - previa adozione delle misure cautelari ritenute più opportune, come meglio dettagliate nella parte IN DIRITTO dell'odierno Atto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 18\4\2026 : CHIEDE che l´Ecc.mo T.A.R. del Lazio, Sede di Roma, voglia: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento prot. n. 988, emesso dall'Ambasciata d'Italia a Yaoundè il 02/04/2026 e notificato a mani dell'interessata il 07/04/2026, con il quale quella Amministrazione negava il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato in favore della ricorrente, in seguito a riesame della medesima domanda (già respinta con precedente provvedimento di diniego prot. n. 983, emesso dall'Ambasciata il 21/10/2025 e notificato all'interessata il 30/10/2025), riesame disposto con Ord. Cautelare TAR Lazio n. 941/2026 del 10-11/02/2026; il tutto per le ragioni indicate in narrativa del presente Atto e, per l'effetto, annullare tale provvedimento; 2) nonché annullare ogni altro atto comunque preordinato e/o connesso e/o conseguenziale al provvedimento sopra impugnato, se e in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente, sebbene non conosciuto alla data odierna; - previa adozione delle misure cautelari ritenute più opportune, come meglio dettagliate supra nella parte IN DIRITTO dell'odierno Atto; - il tutto in via d'urgenza ex art. 55, Cod. Proc. Amm., e quindi con Ordinanza resa in esito ad apposita Camera di Consiglio, che sin d'ora si chiede fissare in coincidenza con la già disposta Camera di Consiglio del 28/04/2026 per la fase cautelare principale, e alla quale il sottoscritto chiede in ogni caso di partecipare. Vinte le spese di giudizio, come da nota già in atti, comprensive di ogni sua fase, anche cautelare; con distrazione in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato, dapprima adottato con provvedimento prot. n. 983 del 21 ottobre 2025 e poi nuovamente adottato, a seguito di riesame disposto in sede cautelare, con provvedimento prot. n. 988 del 2 aprile 2026
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia a Yaoundé il 21 ottobre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Nel corso del giudizio ha proposto motivi aggiunti contro il successivo diniego del 2 aprile 2026, adottato dall'Amministrazione in sede di riesame della medesima domanda, riesame disposto da una precedente ordinanza cautelare del TAR Lazio. Dal testo risultano le domande di annullamento e cautelari, ma non sono esposti in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha definito nel merito né il ricorso introduttivo né i motivi aggiunti. Ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione ulteriori chiarimenti documentati e aggiornati in relazione ai motivi aggiunti, assegnando il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha quindi disposto l'incombente istruttorio e rinviato la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del 9 giugno 2026. Le spese non sono state definite nel testo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda e della trattazione della tutela cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nella fase cautelare, il giudice ritenga insufficienti gli elementi disponibili per valutare la legittimità dell'atto impugnato, può disporre l'acquisizione di chiarimenti documentati e aggiornati dall'amministrazione, fissando un termine per il deposito e rinviando la decisione cautelare a una successiva camera di consiglio.
- Un provvedimento amministrativo adottato in sede di riesame in esecuzione di una precedente misura cautelare può essere sottoposto a cognizione mediante motivi aggiunti nel giudizio pendente.
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