Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18813/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva rideterminato la pena per il reato di violazione di domicilio aggravata. Il primo motivo denunciava la nullità assoluta della sentenza per omessa/invalid a notifica del decreto di citazione in appello: la P.E.C. era stata inviata ad un avvocato omonimo (Avv. Enrico Platania del foro di Ragusa) e non all'effettivo difensore di fiducia domiciliatario (Avv. Enrico Platania del foro di Catania), perciò né il difensore fiduciario né l'imputato risultarono efficacemente raggiunti. Il secondo motivo contestava la determinazione della pena, lamentando la mancata considerazione di indici favorevoli ex artt. 132 e 133 c.p.; tale motivo però è stato assorbito dalla decisione sulla nullità delle notifiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato, in modo assorbente, il primo motivo: la notificazione via P.E.C. al soggetto omonimo e di diverso foro era assolutamente inidonea a garantire la conoscenza dell'atto. Ciò integra la nullità assoluta prevista dagli artt. 178 e 179 c.p.p. e, per propagazione ex art. 185 c.p.p., invalida l'intero procedimento di secondo grado e la relativa sentenza. La sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio. Sul secondo motivo la Corte non è entrata nel merito essendo il primo motivo assorbente.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Disciplina le nullità degli atti processuali che incidono sui diritti della difesa; la Corte ha richiamato la norma come parametro per valutare l'omessa/ruttrata notifica al difensore di fiducia

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Prevede la nullità assoluta per le violazioni essenziali degli adempimenti che consentono la partecipazione dell'imputato; applicata dalla Corte per dichiarare insanabile la notificazione errata della citazione

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Stabilisce la propagazione della nullità agli atti consequenziali; la Cassazione ha disposto che la nullità della notificazione si estende all'intero processo d'appello e alla sentenza

  • art. 157 co. 8-bis cod. proc. pen.

    Norma relativa alle notificazioni a difensori domiciliatari mediante P.E.C.; richiamata per evidenziare che la notifica effettuata all'omonimo di diverso foro è inidonea

  • art. 97 co. 4 cod. proc. pen.

    Prevede la nomina di difensore d'ufficio in udienza per l'imputato assente; la Corte ha precisato che la nomina d'ufficio non supplisce all'omessa notifica al difensore di fiducia, quando la presenza di quest'ultimo sia obbligatoria

  • art. 132 cod. pen.

    Regole sulla determinazione della pena; richiamato dal ricorrente nel secondo motivo ma non decisivo, essendo il motivo assorbito

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; contestati dal ricorrente per la mancata considerazione di circostanze favorevoli

  • Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 (Palumbo)

    Giurisprudenza che afferma che la notifica inidonea o omessa della citazione integra nullità assoluta rilevabile d'ufficio; la Corte di Cassazione si è richiamata a questo principio

  • Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016 (Amato)

    Estende la nozione di nullità assoluta anche agli adempimenti necessari per consentire la partecipazione dell'imputato a fasi con esito decisorio; richiamata dalla Corte per confermare l'insanabilità della notifica invalida

  • Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan)

    Principio secondo cui l'omesso avviso del difensore di fiducia integra nullità assoluta e la nomina d'ufficio non la sanifica, in quanto lede il diritto ad avere un difensore di scelta; utilizzato per escludere efficacia della presenza del difensore d'ufficio in udienza

  • Sez. 5, n. 4652 del 21/01/2018

    Conferma che la trasmissione dell'atto a un soggetto estraneo al processo (anche omonimo) rende la notificazione assolutamente inefficace

Massime di principio

  • La notifica degli atti per mezzo P.E.C. deve essere effettuata all'indirizzo esatto del destinatario indicato negli atti: l'invio ad un omonimo o a casella di soggetto diverso può determinare nullità assoluta della notificazione
  • La nullità assoluta della notificazione della citazione (art. 179 c.p.p.) è rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado ed, se accertata, si propaga agli atti consequenziali ex art. 185 c.p.p., con annullamento del giudizio formatosi in difetto
  • La nomina di un difensore d'ufficio in udienza non rimedia all'omessa comunicazione al difensore di fiducia quando la sua presenza fosse obbligatoria; il diritto al difensore di scelta è protetto
  • Se si sospetta una notifica irregolare occorre documentare la mancata conoscenza dell'atto e fornire elementi concreti per l'accertamento; tuttavia, quando l'inidoneità della notifica emerge dagli atti, ciò è sufficiente per dichiarare la nullità
  • In ipotesi analoghe, il rimedio pratico è l'annullamento dell'atto/sentenza ed il rinvio per nuovo giudizio: il giudice del rinvio dovrà rifare le valutazioni procedurali e, se necessario, sul merito della pena

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.