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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36008/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un'autovettura poi risultata affetta da difetti di conformità e dalla successiva condanna della venditrice finale a restituire al consumatore il prezzo. La venditrice ha quindi agito in regresso nei confronti della società evocata, chiedendo la rifusione di quanto pagato al consumatore, assumendo che il difetto fosse imputabile al soggetto a monte della catena distributiva e che operasse la disciplina sulla responsabilità per difetto di conformità del bene. I motivi di ricorso per cassazione sono due: con il primo si denuncia violazione degli artt. 112, 329 e 345 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avrebbe illegittimamente riesaminato la questione dell'elemento soggettivo/legittimazione passiva dell'azione di regresso, già coperta da giudicato interno; con il secondo si deduce violazione degli artt. 130, 131 e 132 del codice del consumo e dei principi in tema di responsabilità per vizi di conformità, assumendo che la corte territoriale abbia erroneamente escluso l'imputabilità del vizio al soggetto convenuto e abbia negato l'applicazione della presunzione relativa ai difetti emersi entro sei mesi dalla consegna. La Corte di cassazione precisa però che, ratione temporis, si applicano gli artt. 1519-bis e seguenti c.c. introdotti dal d.lgs. 24/2002, e non il codice del consumo invocato dalla ricorrente.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo perché il primo giudice non si era pronunciato in senso favorevole alla ricorrente sulla legittimazione passiva/elemento soggettivo, ma aveva assorbito la questione per difetto di prova dell'imputabilità oggettiva dei vizi, sicché la questione poteva essere riesaminata in appello. Rigetta anche il secondo motivo perché, nell'azione di regresso del venditore finale, la ricorrente deve provare non solo che il difetto di conformità esisteva al momento della consegna o della conclusione del rapporto a monte, ma anche che esso è imputabile al soggetto evocato nella catena distributiva; la presunzione dei difetti manifestatisi entro sei mesi opera a tutela del consumatore, non automaticamente nei rapporti di rivalsa tra venditore finale e fornitore. La Corte rileva altresì che, pur essendo la convenuta coinvolta nella catena distributiva, la ricorrente non ha dimostrato la natura e le cause del difetto né la sua imputabilità alla convenuta. Nessuna statuizione sulle spese per la tardività del controricorso; viene altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    viene invocato come parametro della denunciata ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ritiene infondato il motivo perché la questione non era coperta da giudicato interno nel senso prospettato dalla ricorrente

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al giudicato interno; la Corte esclude che vi fosse un capo ormai incontestabile sulla legittimazione passiva o sull'elemento soggettivo

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità del riesame in appello di questioni nuove; la Corte non accoglie la censura

  • art. 370 c.p.c.

    la notifica del controricorso è ritenuta tardiva rispetto al termine previsto dalla norma

  • art. 130 d.lgs. 206/2005

    citato dalla ricorrente, ma la Corte afferma che non è la disciplina temporalmente applicabile al caso

  • art. 131 d.lgs. 206/2005

    citato dalla ricorrente come base dell'azione di regresso; la Corte osserva che la fattispecie va invece ricondotta agli artt. 1519-bis e seguenti c.c.

  • art. 132 d.lgs. 206/2005

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina consumeristica, non ritenuta applicabile ratione temporis

  • art. 1519-bis c.c.

    individua il produttore, includendo fabbricante, importatore nel territorio UE o chi appone il proprio nome/marchio; la Corte richiama tale nozione per qualificare il perimetro dei possibili soggetti coinvolti nella catena

  • art. 1519-quinquies c.c.

    "il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile a un'azione o a un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso"; "il venditore finale, che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili"

    l'azione di regresso può essere proposta non solo contro il produttore, ma anche contro il precedente venditore o qualsiasi altro intermediario della catena distributiva; tuttavia il venditore finale deve provare la riconducibilità del difetto al soggetto evocato come responsabile

  • art. 1519-sexies c.c.

    "si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data"

    la presunzione opera a favore del consumatore nei confronti del venditore finale, ma non esonera quest'ultimo dall'onere probatorio nel giudizio di rivalsa contro il fornitore

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso

Massime di principio

  • Nell'azione di regresso del venditore finale per difetto di conformità del bene, non basta dimostrare che il consumatore ha ottenuto tutela per un vizio del prodotto: occorre provare anche che il difetto sia imputabile al soggetto evocato a monte della catena distributiva.
  • La presunzione che i difetti di conformità manifestatisi entro sei mesi dalla consegna esistessero già a tale data opera nel rapporto consumatore-venditore, ma non si trasferisce automaticamente nel rapporto interno di rivalsa tra venditore finale e fornitore.
  • Il regresso ex disciplina dei beni di consumo può essere esercitato non solo contro il produttore in senso stretto, ma anche contro il precedente venditore o ogni altro intermediario della catena distributiva, purché ne sia dimostrato il coinvolgimento e la responsabilità per il difetto.
  • La questione della legittimazione passiva o della responsabilità del soggetto a monte non è coperta da giudicato interno se il primo giudice ha rigettato la domanda per difetto di prova del presupposto oggettivo, senza statuire in modo autonomo e decisivo sul diverso profilo soggettivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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