Cassazione Civile, Sentenza n. 30521/2021 del 28/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che, accogliendo la domanda della resistente, aveva accertato la nullità del termine apposto al contratto del 27.10.2006 e disposto la conversione del rapporto a tempo indeterminato, oltre a condannare l'Università al pagamento dell'indennità ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. L'Università contestava in particolare la corretta interpretazione e applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 120/1995 in combinato disposto con l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 (divieto di conversione per datori pubblici) e denunciava l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla presunta natura temporanea delle esigenze cui il rapporto doveva far fronte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il terzo motivo (omesso esame) e ha accolto i primi due motivi dedotti dall'Università. Ha cassato la sentenza impugnata con riferimento alla statuizione di conversione del rapporto e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato. Ha tuttavia confermato la condanna al risarcimento dell'indennità ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 liquidata in grado di merito, ritenendo che l'indennità rappresenti un danno presunto compatibile con i riferimenti di diritto interno ed europeo. Ha compensato tra le parti le spese del processo.
Norme richiamate
art. 4 D.L. 21 aprile 1995, n. 120 (conv. L. n. 236/1995)
Norma speciale che consente alle università di assumere collaboratori esperti linguistici con contratto privato a termine e, secondo la giurisprudenza richiamata, esclude la conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato anche in assenza di esigenze temporanee
art. 36 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (in particolare comma 5)
Prevede il divieto di instaurare rapporti a termine che elidano le regole di reclutamento pubblico e il divieto di conversione per datori di lavoro pubblici; la Corte sottolinea che la natura pubblica non economica dell'ente impone l'osservanza dei principi dell'art. 97 Cost., ma nel caso delle fattispecie disciplinate dall'art. 4 D.L. 120/1995 la conversione viene esclusa
art. 32, comma 5, L. 4 novembre 2010, n. 183
Prevede un'indennità presunta (tra un minimo e un massimo) quale risarcimento per la perdita di una migliore opportunità di lavoro; la Corte la considera applicabile come danno presunto anche quando la conversione è esclusa per legge
art. 97 Cost.
Principio costituzionale di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione che orienta l'interpretazione delle norme sui rapporti di lavoro con enti pubblici e giustifica i vincoli di bilancio, selezione e pubblicità nei reclutamenti
Sentenza Sezioni Unite n. 5072/2016
Fornisce criteri sull'interazione tra diritto interno e diritto dell'Unione in tema di tutela del lavoratore a termine; la Corte di Cassazione la utilizza per legittimare l'applicazione dell'indennità presunta ex art. 32 L. n. 183/2010 come tutela effettiva compatibile con il diritto UE
art. 2 L. 18 aprile 1962, n. 230 e art. 5 D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (richiamati)
Norme richiamate a titolo storico/ordinamentale in tema di conversione e disciplina dei rapporti a tempo determinato e della tutela dei lavoratori a termine; la Corte le colloca nel contesto dell'eccezione prevista dall'art. 4 D.L. 120/1995
Massime di principio
- Per i collaboratori esperti linguistici assunti dalle università ai sensi dell'art. 4 D.L. 120/1995, il regime speciale può escludere la conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato anche in assenza di esigenze temporanee.
- La qualificazione privatistica del contratto non basta, di per sé, a escludere l'incidenza dei principi posti dall'art. 97 Cost.: va valutata la natura pubblica non economica dell'ente datore di lavoro per verificare l'eventuale applicabilità del divieto di conversione rivolto ai datori pubblici.
- Quando la conversione è esclusa per normativa speciale, il rimedio risarcitorio normalmente applicabile è l'indennità presunta ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, compatibile con il canone di effettività previsto dal diritto dell'Unione.
- Chi impugna in appello deve proporre espressamente tutte le censure rilevanti sulla nullità del termine; omissioni formano giudicato interno e impediscono il riesame di quei profili in sede di gravame.
- In casi simili verificare sempre: (a) se il rapporto rientra nella disciplina speciale (es. art. 4 D.L. 120/1995); (b) la natura pubblica dell'ente datore di lavoro; (c) la presenza di requisiti di selezione e vincoli di bilancio; (d) la corretta richiesta di rimedi alternativi (indennità) in contestazione della conversione.
- Le norme interne di tutela devono essere interpretate in conformità al diritto UE, il che giustifica l'uso di strumenti come l'indennità presunta quando la conversione è incompatibile con il quadro normativo o costituzionale.
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