Cassazione Civile, Ordinanza n. 11144/2025 del 28/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla procedura di amministrazione straordinaria per ottenere la declaratoria di inefficacia di rimesse solutorie affluite su un conto corrente acceso presso l'istituto di credito, nel cd. periodo sospetto. In primo grado il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, escludendo dalla revoca una somma derivante dalla vendita di titoli costituiti in pegno in favore della banca. In appello, la procedura aveva contestato la qualificazione del pegno e la banca, in via incidentale, aveva sostenuto l'inammissibilità dell'appello principale per asserita novità della questione sulla natura regolare del pegno. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo una prima cassazione, ha ritenuto ammissibile l'appello perché la procedura aveva già tempestivamente contestato in primo grado la natura irregolare del pegno, e ha poi accertato nel merito che il pegno era regolare sulla base delle clausole contrattuali. Nel nuovo ricorso per cassazione la banca ha dedotto, con un unico motivo, violazione degli artt. 112, 115 e 345 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto esistente una contestazione tempestiva e che la procedura non avrebbe mai dedotto in primo grado la disponibilità dei titoli in capo al creditore; ha inoltre manifestato dissenso sul merito dell'accertamento, senza però chiedere un riesame di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c., osservando che la sentenza impugnata conteneva una specifica pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello e che la parte ricorrente confondeva l'assenza di contestazione con una contestazione ritenuta erronea in diritto. La Corte ha inoltre escluso qualsiasi ulteriore scrutinio sul merito della natura del pegno, perché non devoluto in questa sede. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità, a una somma equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c., a una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., nonché al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, l. fall.
norma posta a fondamento dell'azione revocatoria fallimentare delle rimesse solutorie nel periodo sospetto
art. 112 c.p.c.
la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo in caso di totale omissione del provvedimento indispensabile; non quando la decisione rigetti implicitamente o esplicitamente la pretesa
art. 115 c.p.c.
richiamato come norma processuale asseritamente violata in relazione alla valutazione della contestazione dei fatti
art. 345 c.p.c.
richiamato per il divieto di nuove domande/eccezioni in appello e per la preclusione di nuove cause petendi
art. 380-bis c.p.c.
la definizione conforme alla proposta accelerata, nei ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, comporta la valutazione tipica dei presupposti per le condanne aggravate
art. 96, comma 3, c.p.c.
applicato per la condanna equitativa a favore della controparte in ragione della soccombenza in un ricorso definito conformemente alla proposta
art. 96, comma 4, c.p.c.
applicato per la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
dà luogo all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
art. 183, comma 6, c.p.c.
richiamato come sede della tempestiva contestazione della natura del pegno da parte della procedura
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge processuale
art. 96 c.p.c.
richiamato dalla Corte per qualificare l'abuso del processo e giustificare le condanne aggravate
Massime di principio
- La deduzione sulla natura regolare o irregolare di un pegno non è una mera difesa, ma implica l'allegazione di un diverso fatto costitutivo; se la questione è controversa, il giudice deve accertarla in concreto sulla base delle allegazioni e delle prove.
- La preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. opera quando in appello viene introdotto un nuovo fatto costitutivo o una nuova eccezione; tuttavia l'appello resta ammissibile se la contestazione sulla questione era già stata tempestivamente proposta, anche in forma sintetica, nel primo grado.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ricorre solo quando il giudice tralasci completamente di decidere su una domanda o eccezione decisiva; non sussiste se la decisione affronta la questione e la rigetta, anche implicitamente.
- Quando il ricorso per cassazione confonde la mancata contestazione con una contestazione ritenuta erronea in diritto, la censura non coglie la ratio decidendi e può essere dichiarata inammissibile o comunque infondata.
- La definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. nei casi di manifesta infondatezza o inammissibilità consente l'applicazione delle condanne aggravate ex art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.
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