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Sentenza

Sentenza del 04/02/2021 n. 4439 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione in cassazione di condanna per il delitto di dichiarazione infedele (Decreto Legislativo n. 74/2000, art. 4) per l'annualità 2010, per aver indicato elementi passivi inesistenti nelle dichiarazioni IRPEF e IVA, superando le soglie di punibilità. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del principio ne bis in idem avendo già pagato somme in sede tributaria (accertamento con adesione) e subito una sanzione definitiva in ambito amministrativo; 2) erronea esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p./D.Lgs. 74/2000, art.13); 3) vizio nel trattamento sanzionatorio (negato riconoscimento delle attenuanti generiche e mancata determinazione della pena nel minimo edittale); 4) censura della motivazione in relazione al rigetto di una ordinanza del G.U.P. del 30/05/2018.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul ne bis in idem richiamando giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (Corte Cost., sent. 222/2019; CEDU e Corte di Giustizia UE: A. e B. v. Norvegia, Menci, Garlsson, Di Puma, ecc.), secondo la quale la doppia procedibilità amministrativa e penale non viola automaticamente il divieto se tra i procedimenti sussiste una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, se le sanzioni perseguono fini diversi e complementari, se il sistema consente coordinazione probatoria e se il cumulo non è sproporzionato. Nel caso concreto la connessione è stata ritenuta sussistente (avvio quasi contestuale delle procedure, circolazione degli elementi probatori), la pena penale è stata mitigata con l'applicazione dell'art.13-bis D.Lgs.74/2000 e benefici (sospensione condizionale, non menzione), e il complessivo carico sanzionatorio non è risultato eccessivo. Ha escluso la speciale causa di non punibilità (art.131-bis c.p. e D.Lgs.74/2000 art.13) perché l'importo evaso era molto superiore alla soglia di punibilità (150.000 euro) e perché il pagamento è avvenuto dopo la notifica dell'avviso di accertamento (quindi non rientra nei termini per l'esclusione di punibilità prevista dall'art.13, comma 2, D.Lgs.74/2000). Ha ritenuto infondati i rilievi sulle attenuanti generiche (mancanza di elementi fattuali idonei) e congrua la pena, prossima al minimo edittale. L'ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e mancanza di documentazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 4

    Norma che punisce la dichiarazione infedele; nel caso concreto l'imputazione è fondata sul superamento delle soglie di punibilità previste da questa norma.

  • Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 13

    Prevede una causa speciale di non punibilità in caso di integrale pagamento prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di attività di accertamento; nella fattispecie non applicabile perché il pagamento è avvenuto dopo la notifica dell'avviso di accertamento.

  • Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 13-bis

    Riconosce attenuante/beneficio per il pagamento del dovuto che i giudici di merito hanno correttamente applicato decurtando la pena; tale pagamento non esclude però la responsabilità penale se avvenuto successivamente all'avvio dell'accertamento.

  • Codice penale, articolo 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: richiede giudizio complesso sulla modalità della condotta e sull'esiguità del danno. Esclusa in quanto l'ammontare evaso era molto superiore alla soglia e non ricorrevano i presupposti.

  • Codice penale, articolo 133

    Criteri per la valutazione della pena e della gravità del fatto, richiamati nel valutare la particolare tenuità.

  • Codice penale, articolo 62-bis

    Prevede le attenuanti generiche; la Corte ricorda che il riconoscimento richiede elementi fattuali specifici e non può essere concesso automaticamente per il pagamento del dovuto, che ha disciplina autonoma (art.13-bis).

  • Protocollo n. 7 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, articolo 4

    Fondamento sovranazionale del divieto del ne bis in idem; interpretato insieme alla giurisprudenza CEDU per stabilire che non vi è automatica violazione se procede anche la sanzione amministrativa quando sussista stretta connessione e proporzionalità.

  • Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, articolo 50

    Contiene il principio del ne bis in idem nell'ordinamento UE; la Corte di giustizia ha indicato condizioni per la compatibilità del 'doppio binario' italiano con tale principio.

  • Sentenza Corte Costituzionale 24 ottobre 2019, n. 222

    Ricapitola la giurisprudenza nazionale e sovranazionale sul rapporto tra procedimento amministrativo e penale e sul divieto di doppia punizione; conferma che non sempre sussiste violazione del ne bis in idem.

  • Corte di Giustizia UE, sentenza Menci (C-524/15) e altre

    Causa C-524/15 (Menci) e C-537/16, C-596/16, C-597/16

    Ha ritenuto che il regime italiano non contrasti in linea generale con il principio UE purché vi sia coordinazione e il cumulo delle sanzioni non risulti sproporzionato; lascia al giudice nazionale il controllo caso per caso.

  • Codice di procedura penale, articoli vari (art. 234, art. 238-bis, art. 187, art. 192, art. 649)

    art. 234, 238-bis, 187, 192, 649 c.p.p.

    Norme che disciplinano l'uso e la valutazione delle prove provenienti dai procedimenti tributari e il divieto del secondo giudizio (art.649) e le relative problematiche; la Corte ha indicato che esistono canali di circolazione probatoria tra procedure e ciò contribuisce alla connessione tra i procedimenti.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.63, articolo 63

    DPR n.63/1972, art.63, comma 1

    Richiamato come fonte che consente forme di circolazione del materiale probatorio tra procedimenti amministrativi e penali.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, articolo 33

    DPR n.600/1973, art.33, comma 3

    Analogamente, disciplina la possibilità di scambio di informazioni e prove tra accertamento tributario e procedimento penale.

Massime di principio

  • Il contrasto tra sanzione amministrativa tributaria e successiva sanzione penale non determina automaticamente violazione del ne bis in idem: occorre valutare se tra i due procedimenti esista una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, se le sanzioni perseguono fini diversi ma complementari, se vi è coordinazione probatoria e se il cumulo non risulta eccessivamente afflittivo.
  • Il pagamento del debito tributario e delle sanzioni amministrative può incidere sul trattamento penale (es. attenuante di cui all'art.13-bis D.Lgs.74/2000) ma non sempre esclude la punibilità: per la causa speciale di non punibilità prevista dall'art.13 comma 2 è decisivo che il pagamento sia antecedente alla conoscenza formale di accertamenti o ispezioni.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) richiede una valutazione complessa e comparata di modalita' della condotta, danno/pericolo e recidiva/abitudinarietà: importi significativamente sopra la soglia di punibilità escludono normalmente l'applicazione della causa.
  • Le attenuanti generiche devono essere motivate su specifici elementi fattuali; il semplice pagamento del dovuto o lo stato di 'incensuratezza' (se insufficiente per legge) non bastano di per sé a giustificarne il riconoscimento.
  • Il giudice ha il compito di verificare la proporzionalità complessiva delle sanzioni quando coesistono rimedi amministrativi e penali; la previsione normativa del 'doppio binario' è di per sé prevedibile per il contribuente e non invalida automaticamente la procedura.
  • La circolazione e l'utilizzabilità delle prove tra procedimento tributario e penale è normativamente prevista e può contribuire a creare la connessione probatoria richiesta per escludere il ne bis in idem.

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