Cassazione Civile, Ordinanza n. 29316/2021 del 21/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
Una società in liquidazione, già operante come agente di commercio per una preponente, aveva chiesto in primo grado l'accertamento dell'ingiustificato recesso della preponente, dell'insufficienza del preavviso, il rimborso dell'attività di merchandising e la liquidazione dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia. In appello, e poi in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, la controversia si era concentrata solo sull'indennità di cessazione e sul rimborso del merchandising. La corte di rinvio ha rigettato la domanda ritenendo non provato il collegamento tra l'attività dell'agente e l'incremento del fatturato della preponente, pur riconoscendo un aumento del fatturato e reputando equa l'indennità già liquidata secondo l'accordo economico collettivo. Con il ricorso per cassazione la società agente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 384, comma 2, e 394 c.p.c., assumendo che il giudice del rinvio non si sarebbe attenuto al principio di diritto fissato dalla precedente cassazione e avrebbe valorizzato dati fattuali errati; 2) violazione dell'art. 1751 c.c., per mancato riconoscimento del sensibile incremento degli affari e del particolare merito dell'agente; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omesso esame di documenti e per aver attribuito rilievo a circostanze non provate dalla preponente, come la pubblicità e la diversa clientela.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo. Ha escluso la violazione del vincolo derivante dalla precedente sentenza di cassazione, osservando che il giudice del rinvio aveva effettivamente verificato se vi fosse stato incremento degli affari imputabile all'attività dell'agente e se l'indennità prevista dall'accordo collettivo fosse equa e compensativa del lavoro svolto. Ha considerato corretta la valutazione della corte territoriale che aveva accertato un aumento del fatturato del 10% nel periodo 1993-1995, ma aveva ritenuto non significativo il dato successivo per il mutamento del giro di affari e della clientela. Quanto alle doglianze sugli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove, affermando che le censure miravano in realtà a contestare il merito dell'apprezzamento istruttorio; l'omesso esame dei documenti è stato reputato dedotto in modo generico e senza indicazione della loro decisività. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 384, comma 2, c.p.c.
Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la violazione sussiste solo se il vincolo viene disatteso, non quando il giudice effettui la verifica richiesta dal principio di diritto.
art. 394 c.p.c.
Nel giudizio di rinvio restano preclusi nuovi temi estranei al vincolo derivante dalla cassazione; la censura è infondata se il giudice si muove entro l'ambito tracciato dalla sentenza rescindente.
art. 1751 c.c.
L'indennità di cessazione del rapporto di agenzia va valutata in funzione compensativa del particolare merito dell'agente, verificando se questi abbia procurato nuovi clienti o sensibilmente sviluppato gli affari con la clientela esistente e se il preponente continui a trarre sostanziali vantaggi.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disconosce il principio di disponibilità delle prove; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legalmente previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una prova legale; non è censurabile in cassazione il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento, salvo il vizio motivazionale nei limiti consentiti.
art. 360, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame di un documento è deducibile solo se il documento sia specificamente indicato e la sua decisività sia chiaramente allegata; una censura generica è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato è parametrato all'importo dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione, ma conserva il potere-dovere di compiere gli accertamenti di fatto richiesti per applicarlo concretamente.
- Nella disciplina dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, il giudizio di equità deve misurarsi con la funzione compensativa dell'indennità stessa e con la verifica dell'apporto causale dell'agente allo sviluppo degli affari del preponente.
- La contestazione della valutazione delle prove non integra, di regola, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., quando in realtà si mira a ottenere un nuovo apprezzamento del merito in sede di legittimità.
- Il vizio di omesso esame di documenti è deducibile in cassazione solo se il documento è specificamente indicato e la sua decisività è illustrata in modo puntuale; altrimenti la censura è inammissibile.
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