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Ordinanza

Ordinanza n. 92/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento 1) della Graduatoria finale di merito inerente l’Ufficio scolastico regionale delle Marche (Codice Mar) (5 unità) del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 161 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico-amministrativo-contabile) dei ruoli del Ministero dell’istruzione e del merito da destinare agli uffici scolastici regionali, sia per la parte pubblicata (relativa ai vincitori) che per la parte in cui rientrano le altre posizioni sino alla 70esima (non pubblica), per come rese note sul portale InPA in data 15.09.2025, per quanto di interesse; 2) Del decreto di approvazione della Commissione esaminatrice della relativa graduatoria e del verbale di validazione del 08.09; 3) Dell’avviso di aggiornamento pubblicato il 15.09.2025 sul portale InPA di avvenuta pubblicazione delle graduatorie, se opportuno, 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori, ivi compreso l’avviso di scelta sede del 07/10/2025; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio per l’USR delle Marche, ove pregiudizievoli per gli interessi di parte ricorrente; c. il Bando, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; d. i verbali sottesi alla valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene non conosciuti; e. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto; e. le prese di servizio fissate al 21/10; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’assegnazione di un punteggio maggiore sui titoli posseduti e indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale; per la conseguente declaratoria di illegittimità del modus operandi della P.a. in relazione alla omessa valutazione della riserva e alla errata valutazione dei titoli indicati e posseduti dalla ricorrente, con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione di parte ricorrente riconoscendole la riserva e assegnandole il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della medesima.

Giustizia amministrativa202500810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per funzionari giuridico-amministrativo-contabili destinati agli uffici scolastici regionali, unitamente agli atti di approvazione e agli atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, per quanto di interesse, la graduatoria finale relativa all'USR Marche e gli atti di approvazione e validazione della graduatoria, deducendo l'omessa considerazione della riserva indicata nella domanda di partecipazione e l'errata o incompleta valutazione dei titoli posseduti e dichiarati. Ha chiesto l'accertamento del diritto a un punteggio maggiore, la rettifica della graduatoria, il riconoscimento della riserva e la riedizione della valutazione della propria posizione, anche mediante condanna in forma specifica dell'amministrazione. In via cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati. Dal testo risulta che una precedente ordinanza cautelare ha disposto l'integrazione del contraddittorio e che l'amministrazione ha modificato la graduatoria in esecuzione di tale ordinanza.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né ha definito la domanda cautelare con una nuova misura sospensiva. Considerata la modifica della graduatoria effettuata dall'amministrazione in esecuzione della precedente ordinanza cautelare n. 289/2025 e l'avvenuta integrazione del contraddittorio, ha disposto la fissazione dell'udienza pubblica per la discussione del merito del ricorso al 27 maggio 2027. Ha compensato le spese della presente fase cautelare. L'ordinanza deve essere eseguita dall'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della fase cautelare, senza che nel testo sia enunciata una specifica interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoValutazione dei titoli e punteggiGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelare

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