Cassazione Penale, Sentenza n. 45276/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione al clan Parisi-Palermiti. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sua presunta affiliazione mafiosa: sosteneva che la sua attività di spaccio si era interrotta con l'arresto nel 2019 e che non vi sono prove di successiva affiliazione a Palermiti; contestava la valorizzazione di elementi "neutri" (contesa civilistica sul B&B) e l'omessa valutazione dell'aggravante relativa alla disponibilità di armi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto adeguatamente motivata la conferma della misura cautelare sulla base delle dichiarazioni concordi dei collaboratori di giustizia (Domenico Milella, Domenico Lavermicocca e Gianfranco Catalano), corroborate da intercettazioni, dal "libro-mastro" menzionato nelle conversazioni intercettate, da reprimende interne al clan e da dialoghi del 2022 nei quali Rinaldi evocava la sua appartenenza al clan per intimidire terzi rispetto alla controversia sul B&B. La Corte ha inoltre respinto la censura sull'aggravante delle armi, rilevando che la questione non era stata dedotta in sede di merito e che, comunque, il profilo dell'ignoranza colposa può ritenersi pacificamente supportato dalla notoria disponibilità di armi nel contesto associativo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; dispone gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. nei confronti dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
art. 416-bis, comma quarto, cod. pen.
La Corte richiama l'aggravante relativa alla disponibilità di armi: essa si configura quando il partecipe sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa; nel caso concreto il giudice ritiene che almeno il profilo dell'ignoranza colposa sia sostenuto dalla notoria disponibilità di armi del sodalizio.
d.P.R. 309/1990 (art. 74)
Richiamata come riferimento a diversa ordinanza custodiale per reati di spaccio: utilizzata dal Tribunale come elemento di riscontro della partecipazione passata dell'indagato al narcotraffico, non come nodo centrale del presente giudizio.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale che impone la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di competenza: la Corte dispone l'invio del provvedimento all'amministrazione penitenziaria.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)
Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889
Principio richiamato sul significato di "affiliazione": deve avere carattere di serietà ed effettività, essere espressione di un patto vincolante e di una contribuzione stabile al sodalizio; tuttavia non richiede necessariamente la commissione di reati fine per essere considerata valida in sede cautelare.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019 (Caputo)
Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Rv. 278010
Richiamata in tema di aggravante armi: conferma che rileva anche l'ignoranza colposa rispetto alla disponibilità di armi, valutabile anche alla luce del fatto notorio della stabile detenzione di armi nel sodalizio.
Massime di principio
- In sede cautelare l'affiliazione a un'associazione mafiosa può essere ritenuta sulla base di dichiarazioni di collaboratori se queste risultano concordi e sono corroborate da elementi oggettivi (intercettazioni, sequestri, comportamenti intimidatori).
- La prova della partecipazione non richiede che il sospettato commetta reati "fine" successivi: la serietà ed effettività dell'affiliazione si valuta anche con riferimento al quadro indiziario complessivo e alla prevedibile evoluzione delle indagini.
- Comportamenti apparentemente civilistici (es. controversie su lavori) possono assumere rilevanza penale se accompagnati da minacce o da invocazione di protezione riconducibile al clan; tali elementi possono corroborare la consapevolezza partecipativa.
- Censure nuove o non sollevate nei gradi precedenti (es. omissioni valutative non dedotte davanti al Tribunale) rischiano di essere considerate inesaminate o generiche in Cassazione e quindi inammissibili.
- L'aggravante per disponibilità di armi può essere accertata anche attraverso il criterio dell'ignoranza colposa quando il contesto associativo rende noto l'uso o la detenzione stabile di armi.
- I ricorsi in Cassazione devono essere specifici e ben motivati: deduzioni generiche o non confrontate con la motivazione impugnata sono destinate a essere respinte per inammissibilità o manifesta infondatezza.
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