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Sentenza

Sentenza n. 3689/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1973/2025.

Giustizia amministrativa202601484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1973/2025, notificata al Ministero il 7 aprile 2025 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 24 settembre 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente il beneficio economico di 500 euro annui, mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato svolto negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’assegnazione di un termine per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il TAR ha verificato la mancata impugnazione del titolo giudiziale e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute alla ricorrente, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un funzionario delegato dotato di adeguate competenze tecniche. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata entro i termini previsti dall’art. 71 del medesimo decreto, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto esecutivo. Il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese processuali, oltre accessori se spettanti e contributo unificato se versato, con attribuzione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto ne ricorrevano i presupposti in ragione dell’esistenza di un titolo giudiziale definitivo e della sua mancata esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio applicabile all’esecuzione delle pronunce giudiziali nei confronti delle amministrazioni; il TAR ha rilevato l’inutile decorso di tale termine.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, già riconosciuto alla ricorrente dal titolo giudiziale da eseguire.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento anche agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede il termine, stabilito a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione finale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando una pronuncia giudiziale definitiva non sia stata eseguita e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle amministrazioni, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta costituisce uno strumento esecutivo subordinato all’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione e può essere disposta contestualmente all’ordine di esecuzione del giudicato.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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