Cassazione Penale, Sentenza n. 31447/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un’imputazione di minaccia semplice aggravata o comunque contestata ai sensi dell’art. 612, comma 2, c.p., in danno di due persone offese. Il Giudice di pace aveva condannato l’imputato; il Tribunale, in riforma, aveva invece dichiarato non doversi procedere per difetto di querela, ritenendo che la denuncia presentata dalle persone offese non potesse valere come atto querelatorio perché non conteneva una chiara volontà di punizione. Le parti civili hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 336 e 337 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la volontà punitiva poteva desumersi anche da comportamenti concludenti, senza formule sacramentali, e che il giudice di merito aveva omesso di valorizzare il contenuto della denuncia, la descrizione delle condotte intimidatorie e la produzione di una registrazione audio delle minacce. Il Pubblico ministero ha chiesto l’inammissibilità; il difensore delle parti civili l’accoglimento; il difensore dell’imputato l’inammissibilità o il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto preliminarmente ammissibile l’impugnazione delle parti civili, perché la sentenza di proscioglimento per difetto di querela era stata resa dopo un precedente accertamento di merito nel quale l’imputato era stato condannato, sicché la parte civile aveva un interesse concreto a impugnare ai fini civilistici. Nel merito, però, ha ritenuto infondati i ricorsi: ha affermato che la volontà di querelare non richiede formule sacramentali e può desumersi anche da comportamenti concludenti, ma nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente rilevato che dall’atto di denuncia non emergeva alcuna richiesta, neppure implicita, di punizione, né vi erano elementi univoci ulteriori idonei a integrare la volontà querelatoria. Le doglianze difensive sono state giudicate non idonee a far emergere manifeste illogicità della motivazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 612, comma 2, c.p.
indica il reato oggetto di contestazione, perseguito a querela e in relazione al quale è stata discussa la validità dell’atto di denuncia come querela.
art. 336 c.p.p.
richiamato come norma processuale asseritamente violata nel ricorso delle parti civili.
art. 337 c.p.p.
richiamato come norma processuale asseritamente violata nel ricorso delle parti civili.
art. 573, comma 1-bis, c.p.p.
non applicabile alla fattispecie perché la costituzione di parte civile era anteriore al 30 dicembre 2022; la norma opera solo per impugnazioni relative a giudizi con costituzione successiva a tale data.
art. 576 c.p.p.
riconosce in via generale alla parte civile il diritto di impugnazione senza limitazioni dipendenti dai capi o dalla tipologia della sentenza.
art. 568, commi 3 e 4, c.p.p.
l’ammissibilità dell’impugnazione richiede, oltre alla legittimazione, anche un autonomo e concreto interesse ad impugnare.
artt. 652-654 c.p.p.
sono richiamati per escludere che una sentenza meramente processuale, fondata sul difetto di querela senza accertamento del fatto, possa produrre il giudicato rilevante nei giudizi civili, amministrativi o disciplinari.
art. 622 c.p.p.
in caso di accoglimento dell’impugnazione della parte civile, il giudizio potrebbe proseguire ai soli effetti civili con utilizzazione delle prove già acquisite nel processo penale.
Massime di principio
- Nei reati perseguibili a querela, la volontà punitiva della persona offesa non richiede formule rituali: può essere desunta dal contenuto complessivo degli atti e, in presenza di incertezza, va letta secondo il favor querelae.
- Tuttavia, la mera esposizione dei fatti alla polizia giudiziaria o l’etichetta di "denuncia-querela" apposta dai verbalizzanti non bastano, se dal contenuto dell’atto non emerge in modo chiaro e inequivoco, anche solo implicitamente, la richiesta di perseguire penalmente l’autore del fatto.
- L’accertamento della sussistenza della volontà querelatoria è riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e non manifestamente illogica.
- La parte civile ha legittimazione generale a impugnare, ma l’ammissibilità dell’impugnazione richiede anche un interesse concreto e attuale, da accertarsi autonomamente.
- L’interesse della parte civile a impugnare una declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela sussiste quando vi sia stato un precedente accertamento di merito del fatto-reato idoneo a incidere sulle pretese civilistiche; manca, invece, se la decisione è meramente processuale e non contiene un accertamento fattuale utilizzabile nei successivi giudizi civili.
- La natura della decisione di proscioglimento incide sull’utilità dell’impugnazione della parte civile: se la sentenza non accerta il fatto storico-reato, non produce un vantaggio processuale-civilistico apprezzabile; se invece il fatto è già stato accertato, l’impugnazione può perseguire un risultato utile anche ai soli effetti civili.
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