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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33013/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la decisione che le nega l'integrazione al minimo in misura piena (a carico esclusivo dell'INPS) per la pensione di vecchiaia determinata in regime di pro rata tra l'INPS e l'ente previdenziale bosniaco, sostenendo che l'art.21 della Convenzione italo-jugoslava (1957) imponga che l'ente del paese di residenza conceda l'integrazione per intero, riservandosi il riparto dell'onere solo nei rapporti interni tra enti

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, alla luce del testo dell'art.21 della Convenzione e, soprattutto, dell'art.22 dell'Accordo amministrativo del 10/10/1958 (strumento applicativo della Convenzione), l'obbligo di erogare l'integrazione al minimo abbia efficacia esterna nei confronti del beneficiario e che ciascun ente contraente sia tenuto a corrispondere la propria quota proporzionale "unitamente alla pensione da esso dovuta". Pertanto non spetta all'INPS corrispondere l'integrazione per intero ma solo la quota proporzionale al periodo assicurativo compiuto in Italia

Norme richiamate

  • Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali (14/11/1957), ratificata con l. n.885/60

    Se, ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione, l'assicurato matura un diritto a prestazioni a carico degli Enti assicuratori di entrambi i Paesi contraenti e se la somma di queste prestazioni non raggiunge la pensione minima del Paese in cui il beneficiario risiede, l'Ente assicuratore di questo Paese concede in aggiunta l'importo necessario per raggiungere la pensione minima. Tale importo aggiuntivo sarà corrisposto a carico degli Enti assicuratori di ciascuno dei due Paesi contraenti per la parte che corrisponda e al rapporto dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti al momento della determinazione delle pensioni in ciascuno dei due Paesi con la somma totale dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in entrambi i Paesi.

    La Corte interpreta l'art.21 unitamente al successivo comma e al testo integrativo dell'accordo amministrativo come stabilendo un obbligo diretto per entrambi gli enti di corrispondere la quota proporzionale dell'integrazione al beneficiario, e non come un obbligo esclusivo dell'ente del paese di residenza seguito da rivalsa interna

  • Accordo amministrativo tra Italia e Jugoslavia per l'applicazione della Convenzione (10/10/1958), art.22

    Nei casi previsti dall'art.21 della Convenzione, l'Ente assicuratore che deve concedere l'importo necessario per raggiungere la pensione minima, comunica al competente Ente assicuratore dell'altro Stato contraente la parte di detto importo che è posta a carico di questo Ente assicuratore. Questo Ente assicuratore corrisponde detta parte unitamente alla pensione da esso dovuta

    L'art.22 è considerato fonte di diritto internazionale integrativa della Convenzione e indica che l'ente dell'altro Stato deve corrispondere la sua parte direttamente al beneficiario insieme alla pensione che eroga

  • Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (23/5/1969), art.12 e art.31, par.3 lett. a)

    Richiamata per il principio interpretativo che impone di tener conto, nell'interpretazione di un trattato, di eventuali accordi successivi tra le parti circa l'attuazione delle disposizioni (jura novit curia sull'accordo amministrativo)

  • Legge n.153/1969, art.8, co.2

    "I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a dieci anni"

    La norma interna non modifica l'efficacia della convenzione internazionale; non impone che l'ente italiano debba sostenere da solo l'integrazione quando la Convenzione e l'accordo amministrativo dispongono diversamente

  • Costituzione, art.117, co.1

    Richiamato il principio della prevalenza delle norme di diritto internazionale pattizio rispetto alle fonti di diritto interno inconferenti

  • D.P.R. n.115/2002, art.13, co.1 quater

    Richiamato solo in ordine agli oneri processuali e all'applicabilità del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • Codice di procedura civile, art.152

    Rilevato in relazione alla dichiarazione prodotta in giudizio che ha inciso sulle spese processuali (nulla sulle spese)

Massime di principio

  • Quando una prestazione pensionistica è determinata in regime di pro rata tra enti di Stati diversi, verificare sempre il testo del trattato e degli accordi amministrativi applicativi: questi ultimi possono stabilire obblighi diretti nei confronti del beneficiario e non soltanto meccanismi interni di riparto fra enti
  • Un accordo amministrativo volto ad attuare una Convenzione può integrare il contenuto obbligatorio del trattato e va preso in considerazione secondo i principi della Convenzione di Vienna nell'interpretazione del trattato
  • La prevalenza del diritto internazionale pattizio sul diritto interno implica che una norma interna che non preveda l'onere esclusivo dello Stato residente non può essere applicata in modo da derogare al contenuto della convenzione e dei suoi atti applicativi
  • In controversie similari, non è scontato che l'ente del paese di residenza debba pagare l'integrazione per intero e poi rivalersi: occorre leggere se l'atto applicativo prevede che ciascun ente corrisponda la propria quota direttamente al beneficiario
  • Per ottenere l'integrazione al minimo conviene produrre la prova dei periodi assicurativi riconosciuti in ciascuno degli Stati e chiedere la corretta applicazione della convenzione e dell'accordo amministrativo; in caso di dubbio, il ricorso può richiedere la pronuncia sulla natura dell'obbligo (obbligo unico dell'ente di residenza con rivalsa interna vs obblighi diretti pro rata di entrambi gli enti)
  • Valutare, prima di procedere giudizialmente, la possibilità di attivare le procedure amministrative bilateralmente previste (comunicazioni fra enti, commissioni miste) per una soluzione pratica del riparto dell'onere

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