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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36335/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato dal Giudice di Pace di Gaeta (sentenza 8/3/2021) per il reato di cui all'art. 14, commi 5-bis e 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, per essersi trattenuto illegalmente in Italia oltre il termine di espulsione/ordine di allontanamento. Con ricorso in Cassazione il difensore ha chiesto la riforma con assoluzione, deducendo carenza di prova degli elementi del reato e contestando la mancata valutazione della clausola del "giustificato motivo" (art. 14 comma 5-ter), attesa la situazione di mancanza di fissa dimora, assenza di mezzi economici e l'eventuale impossibilità di ottenere assistenza dalla rappresentanza diplomatica libica a causa del conflitto nel Paese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le deduzioni del ricorrente fossero generiche e non avessero dimostrato l'esistenza di una impossibilità oggettiva o soggettiva di ottemperare all'ordine di allontanarsi (onere della prova a carico dello straniero). Il ricorrente non ha provato di aver tempestivamente richiesto documenti di viaggio alle autorità competenti né dimostrato ostacoli concreti derivanti dalla rappresentanza diplomatica. Perciò il ricorso è stato respinto, il provvedimento impugnato resta efficace; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e dei principi relativi alla colpa dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - art. 14, commi 5-bis e 5-ter

    Norma che sanziona la permanenza illegale dello straniero oltre l'ordine di allontanamento ma prevede la clausola del "giustificato motivo" che esclude la responsabilità penale se l'impossibilità di allontanarsi è oggettiva o soggettiva; la Corte richiama che l'onere della prova di tale motivo grava sullo straniero.

  • D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - art. 14-ter

    Richiamato nel motivare i termini e le modalità dell'ordine di allontanamento (es.: termine di cinque giorni) e nel valutare l'ottemperanza.

  • Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa come possibile strada per ottenere una pronuncia favorevole per insufficienza di prove; la Corte non ha ritenuto fondata la deduzione di carenza probatoria.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e per giustificare la comminazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 2000

    Principio richiamato in relazione alla colpa dell'impugnazione: il rimedio processuale esercitato in modo irrituale o strumentale può comportare sanzioni pecuniarie a carico dell'impugnante.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es.: Cass. Sez.1 n. 40827/2019, Markovic)

    in tema di disciplina penale dell'immigrazione, costituisce giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato ... l'inadempimento conseguente alle condizioni di assoluta impossidenza dello straniero ... ovvero al mancato rilascio da parte della competente autorità diplomatica o consolare dei documenti necessari, peraltro sollecitamente richiesti dallo straniero stesso

    La giurisprudenza chiarisce che il "giustificato motivo" esiste solo se ricorrono ostacoli concreti e comprovati (impossibilità di raggiungere la frontiera, di acquistare biglietto, mancato rilascio dei documenti nonostante richieste sollecite). Situazioni di disagio socio-economico isolate non sono sufficienti.

Massime di principio

  • L'onere di provare l'esistenza del "giustificato motivo" per non aver ottemperato all'ordine di allontanarsi grava sullo straniero: servono fatti concreti e documentati (es. impossibilità oggettiva di acquistare un biglietto, impossibilità fisica di raggiungere la frontiera, mancato rilascio dei documenti da parte della rappresentanza diplomatica nonostante puntuali richieste).
  • La mera situazi one di disagio socio-economico (assenza di lavoro, assenza di mezzi) non basta, da sola, a escludere la responsabilità penale: va dimostrata la diretta incidenza sulle possibilità reali di allontanamento.
  • L'asserita mancanza di collaborazione della rappresentanza diplomatica deve essere provata; affermazioni ipotetiche o generiche non sono rilevanti.
  • Le impugnazioni penali prive di specifiche e provate argomentazioni possono essere dichiarate inammissibili o manifestamente infondate e comportare condanne al pagamento delle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) per colpa dell'impugnazione.
  • In caso di ricorso alla Cassazione, conviene documentare tempestivamente ogni richiesta alle autorità competenti (richieste di documenti o intervento consolare) e portare prove degli ostacoli concreti incontrati.

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