Cassazione Penale, Sentenza n. 5520/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Perugia (22/03/2011, irrevocabile 10/01/2013). Il ricorrente deduceva: (1) violazione e omessa motivazione in relazione agli artt. 163, 164 e 168 c.p. perché la sentenza di Perugia aveva riconosciuto la continuazione con una precedente condanna del Tribunale di Montepulciano, sicché la sospensione condizionale era stata correttamente estesa alla pena complessiva e non poteva essere revocata; (2) illegittima revoca "in executivis" per violazione dell'art. 164, comma 4 c.p., atteso che le cause ostative erano documentalmente note al giudice della cognizione (certificato del casellario giudiziale riportava le precedenti sentenze e le annotazioni rilevanti), e dunque il giudice dell'esecuzione non poteva nuovamente pronunciarsi; (3) vizi formali dell'ordinanza (mancata indicazione del giudice come persona fisica, firma in sigla, assenza dell'intestazione "in nome del popolo italiano", omessa indicazione della sezione) rilevati ex artt. 125 e 546 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. In diritto la Corte ha osservato che quando è riconosciuto il vincolo della continuazione tra condanne, la pluralità di condanne si assimila a una condanna unica e quindi la sospensione condizionale già concessa può essere estesa alla pena complessiva; inoltre il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio concesso in violazione dell'art. 164, comma 4 c.p. solo se le cause ostative non erano documentalmente note al giudice della cognizione. Nel caso di specie le cause ostative erano invece annotate nel casellario e ciò risultava conosciuto dal Tribunale di Perugia che aveva esteso il beneficio, per cui la revoca disposta dal Tribunale di Roma si basava su un presupposto erroneo ed è stata annullata. Disposta la comunicazione della sentenza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Riferito alla disciplina della sospensione condizionale della pena; contestazione in ordine alla corretta applicazione del beneficio, ma la Corte ha valutato la compatibilità dell'estensione del beneficio in presenza di continuazione tra le condanne
art. 164 cod. pen.
Stabilisce le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; la Corte ha interpretato che, se tra sentenze irrevocabili è riconosciuta la continuazione, le plurime condanne si assimilano a una sola e il beneficio può essere esteso; inoltre il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione se essa è stata concessa in violazione di tale norma, salvo che le cause ostative fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio
art. 168 cod. pen.
Richiamato in relazione agli effetti delle sentenze tra loro; la Corte lo ha considerato nel quadro della valutazione della continuazione e dell'estensione del beneficio
art. 674 cod. proc. pen.
Norma sul rimedio in Cassazione contro ordini del giudice dell'esecuzione; utilizzata come riferimento procedurale per il ricorso avverso l'ordinanza impugnata
art. 125 cod. proc. pen.
Norma sulle formalità e forma degli atti giudiziari; richiamata dal ricorrente per vizi formali dell'ordinanza, ma la Corte ha ritenuto assorbiti tali rilievi alla luce della decisione sul merito
art. 546 cod. proc. pen.
Norma relativa agli avvisi e alla sottoscrizione degli atti; i rilievi del ricorrente su firma e intestazione sono stati ritenuti secondari rispetto ai profili sostanziali esaminati
Massime di principio
- Se tra più sentenze irrevocabili è riconosciuto il vincolo della continuazione, le condanne si considerano assimilabili a una sola: la sospensione condizionale già concessa può essere estesa alla pena complessiva e non costituisce di per sé motivo di revoca.
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164 c.p. solo se le cause ostative non risultavano documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio; se invece le cause erano annotate e valutate, la revoca in "executivis" è impropria.
- La presenza nel certificato del casellario giudiziale e nel fascicolo del giudizio delle precedenti condanne e annotazioni pertinenti è elemento decisivo: dimostra che il giudice della cognizione aveva la conoscenza necessaria per valutare la sussistenza di cause ostative.
- Vizi formali dell'ordinanza (mancata indicazione del giudice, firma in sigla, intestazione ecc.) possono essere superati o assorbiti se la Corte ritiene fondati i rilievi di merito; tuttavia è buona prassi garantire la completezza formale degli atti per evitare eccezioni procedurali.
- In situazioni analoghe occorre verificare sempre il contenuto del fascicolo di cognizione e del casellario giudiziale: prima di disporre revoche di benefici concessi, il giudice dell'esecuzione deve accertare se le cause ostative erano note e valutate dal giudice che ha concesso il beneficio.
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