Cassazione Penale, Sentenza n. 24599/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 309 co. 9 c.p.p. e vizio di motivazione per mancata valutazione della corretta qualificazione giuridica dei fatti: il ricorrente sosteneva che i fatti (reiterata cessione di cocaina dal 27/08 al 28/10/2022) rientrassero nella "lieve entità" prevista dal comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 (c.d. piccolo spaccio) e che il Tribunale del riesame avesse omesso il necessario esame delle deduzioni difensive ex art. 309 co. 6 c.p.p.; rilevava inoltre contrasto con orientamento di Sezioni Unite (SU n. 51063/2018) e sosteneva che la derubricazione avrebbe potuto avere effetti favorevoli anche sul regime cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La Corte ha ritenuto che, anche se fosse riconosciuta la "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5 DPR 309/90, tale derubricazione non avrebbe prodotto alcun vantaggio pratico rispetto alla misura personale applicata (divieto di dimora nella Regione Veneto), per cui la pretesa di correttezza teorica non giustifica l'impugnazione. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen. (co. 6 e co. 9)
La doglianza riguardante la mancata valutazione ex art. 309 co.6 c.p.p. è stata valutata ma la Corte non ha esaminato il merito della qualificazione giuridica perché ha ritenuto carente l'interesse ad impugnare ai sensi dell'art. 309 co.9 e principi di giurisprudenza consolidata: la mera correzione teorica della qualificazione non è motivo di impugnazione quando non comporta un vantaggio pratico.
art. 73 DPR 309/1990 (comma 5)
Norma sostanziale sulla "lieve entità" (piccolo spaccio). La Corte non ha statuìto sul suo accertamento nel caso concreto, poiché ha giudicato irrilevante, ai fini dell'interesse a impugnare, l'eventuale derubricazione quando non incide sul regime cautelare applicato.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000, atteso che non è stata riscontrata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020 e successive proroghe
Richiamate le norme che permettono l'uso delle conclusioni scritte senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020 e successive modifiche); la Corte ha proceduto sulla base delle conclusioni scritte.
S.U. n. 51063/2018 (giurisprudenza)
la predisposizione di un'organizzazione di mezzi non è di per sè incompatibile con l'affermazione della lieve entità del fatto
Richiamata dal ricorrente come orientamento che ammette la convivenza tra un minimo apparato organizzativo e la qualificazione per lieve entità; la Corte ha rilevato che, pur esistendo tale orientamento, nel caso di specie la questione è priva di rilievo ai fini dell'interesse ad impugnare poiché la derubricazione non avrebbe prodotto effetti pratici sul provvedimento cautelare.
Massime di principio
- Per impugnare con successo la qualificazione giuridica del fatto in sede cautelare è necessario dimostrare una concreta utilità pratica (es. impedire o modificare una misura cautelare), non la sola esattezza teorica della qualificazione.
- La riclassificazione del reato nella fattispecie di "lieve entità" ex art. 73 co.5 DPR 309/90 rileva ai fini cautelari solo se incide effettivamente sul tipo o sulla gravosità della misura personale applicabile (es. impedisce la custodia cautelare in carcere o altra misura più grave).
- Se il provvedimento impugnato dispone già una misura non detentiva di carattere minimale, il giudice può dichiarare l'impugnazione inammissibile per difetto di interesse quando la derubricazione prospettata non modificerebbe il regime cautelare.
- Nelle impugnazioni cautelari è utile esplicitare nel ricorso e nella memoria ex art. 309 c.p.p. quale concreto vantaggio deriverebbe dalla diversa qualificazione (es. esclusione di determinata misura), perché la mancanza di tale nesso pratico rende probabile un rigetto per difetto di interesse.
- La richiamata giurisprudenza di merito e di legittimità (incluse Sezioni Unite) può sostenere la tesi difensiva sulla lieve entità ma non basta a garantire l'ammissibilità dell'impugnazione se non è dimostrato l'effetto pratico sulla misura cautelare.
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