Sentenza n. 119/2026 - Roma, Sezione 5
per l’annullamento: - quanto al ricorso introduttivo: a) della deliberazione del Consiglio Comunale di Riano (RM) n. 30 del 13 settembre 2022, pubblicata per 15 giorni a far data dal 16 settembre 2022, nonché b) di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, e tra questi in particolare della deliberazione della Giunta Municipale di Riano (RM) n. 71 del 7 giugno 2022, pubblicata per quindici giorni a far data dal 9 giugno 2022, e per il risarcimento del danno conseguente. - quanto ai primi motivi aggiunti presentati da Piastra Logistica Roma Nord Riano S.r.l. il 10 luglio 2023: della deliberazione del Consiglio Comunale di Riano (RM) n. 30 del 13 settembre 2022 e di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, e tra questi in particolare della deliberazione della Giunta Municipale di Riano (RM) n. 71 del 7 giugno 2022, quanto ai motivi aggiunti presentati da Piastra Logistica Roma Nord Riano S.r.l. l’8 dicembre 2023: a) della deliberazione del Consiglio Comunale di Riano (RM) n. 30 del 13 settembre 2022 e di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, e tra questi in particolare della deliberazione della Giunta Municipale di Riano (RM) n. 71 del 7 giugno 2022, b) della deliberazione del Consiglio Comunale di Riano (RM) n. 10 del 13 aprile 2023, pubblicata per 15 giorni a far data dal 26 aprile 2023, e di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, nonché c) della deliberazione del Consiglio Comunale di Riano (RM) n. 35 del 16 dicembre 2021, e di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, e per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno subito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni comunali concernenti la manifestazione di interesse e l'approvazione preliminare di un progetto alternativo per la realizzazione di un complesso immobiliare a destinazione logistica, nonché deliberazione relativa alla mancata stipulazione di un accordo di programma per il progetto della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale che aveva manifestato apprezzamento e interesse per un progetto urbanistico presentato da altre società, nonché la precedente deliberazione della Giunta comunale, sostenendo che tali atti riguardassero aree già interessate da un proprio progetto e fossero quindi lesivi dei suoi interessi legittimi. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, la deliberazione consiliare recante l'approvazione preliminare del progetto alternativo con variante urbanistica e, successivamente, la deliberazione consiliare che aveva manifestato l'indisponibilità del Comune a stipulare un accordo di programma ex art. 34 d.lgs. 267/2000 per la realizzazione della propria piattaforma logistica. La ricorrente ha prospettato che quest'ultima deliberazione, alla luce della lettura fornita dal Comune nel processo, integrasse un rigetto definitivo della propria proposta progettuale e fosse affetta da plurimi vizi di legittimità. La controinteressata ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse e la tardività dell'impugnazione della deliberazione del 16 dicembre 2021. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria. Il Comune aveva eccepito l'inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti per irregolarità del deposito.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione a contraddire della società controinteressata, poiché era stata ritualmente evocata in giudizio dalla ricorrente come controinteressata formale e sostanziale. Ha respinto l'eccezione di improcedibilità del primo ricorso per motivi aggiunti: sebbene il deposito fosse irregolare, l'atto era stato depositato entro trenta giorni dall'ultima notificazione, nel termine previsto dall'art. 45 c.p.a. Nel merito, ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, rilevando che le deliberazioni impugnate avevano natura meramente preparatoria ed endoprocedimentale e non producevano una lesione attuale, concreta e immediata. La deliberazione relativa all'approvazione preliminare del progetto alternativo aveva anch'essa valenza preparatoria. Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, il TAR ha ritenuto che la deliberazione del 16 dicembre 2021 avesse definitivamente concluso il procedimento concernente il progetto della ricorrente, limitandosi a negare la disponibilità del Comune a stipulare l'accordo di programma per l'assenza delle condizioni necessarie, in particolare per la mancata sottoposizione del progetto alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS e per la conseguente inidoneità progettuale. Poiché la ricorrente conosceva da tempo tale deliberazione, già richiamata nel ricorso introduttivo, il termine per impugnarla non poteva essere differito sulla base dell'interpretazione successivamente prospettata dal Comune. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato pertanto dichiarato irricevibile per tardività. La domanda risarcitoria è stata respinta in conseguenza delle statuizioni processuali. Le spese sono state compensate; è stata respinta anche la domanda del Comune di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 45 c.p.a.
entro trenta giorni successivi all'ultima notificazione
Il deposito del ricorso per motivi aggiunti, pur irregolare, è stato ritenuto tempestivo perché effettuato entro trenta giorni dall'ultima notificazione.
art. 116, comma 2, c.p.a.
È richiamato in relazione all'impugnazione del diniego tacito formatosi su un'istanza di accesso documentale; il testo non riferisce una statuizione finale specifica su tale domanda.
art. 34 d.lgs. 267/2000
La deliberazione comunale ha riguardato la mancata disponibilità alla stipulazione di un accordo di programma; il TAR ha ritenuto che il procedimento relativo al progetto della ricorrente fosse stato definitivamente concluso in ragione dell'inidoneità progettuale.
art. 96 c.p.c.
Il TAR ha rigettato la domanda del Comune di condanna per responsabilità processuale aggravata.
Massime di principio
- Le deliberazioni comunali che esprimono una mera manifestazione di interesse o approvano preliminarmente un progetto urbanistico hanno natura preparatoria ed endoprocedimentale e non sono autonomamente impugnabili in assenza di una lesione concreta, attuale e immediata della posizione giuridica del ricorrente.
- L'approvazione preliminare di un progetto con variante urbanistica, se non conclude il procedimento né produce direttamente effetti conformativi o lesivi, non fa sorgere un interesse attuale all'impugnazione in capo al titolare di un progetto alternativo.
- Quando un'amministrazione abbia già definitivamente concluso il procedimento relativo alla proposta progettuale di un privato, il termine per impugnare l'atto decorre dalla conoscenza di tale conclusione e non può essere differito invocando una successiva interpretazione dell'atto resa dall'amministrazione nel giudizio.
- La mancata sottoposizione di un progetto alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS o di valutazione ambientale strategica, quando ne determini l'inidoneità, può giustificare il diniego della stipulazione di un accordo di programma e la definitiva conclusione del procedimento progettuale.
- La domanda risarcitoria collegata a provvedimenti non impugnabili per carenza di lesività o impugnati tardivamente è respinta quando non residui una base giuridica per accertare l'illegittimità dell'azione amministrativa.
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