Cassazione Civile, Ordinanza n. 29167/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce dall'appalto per la costruzione di una villetta unifamiliare. Il committente aveva pagato il prezzo pattuito, ma lamentava la presenza di numerosi vizi e difformità dell'opera e la mancata esecuzione di alcuni lavori extracapitolato. In primo grado il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda risarcitoria verso la direttrice dei lavori, ritenendola responsabile soltanto per la mancata predisposizione della documentazione per la regolarizzazione e l'abitabilità. In appello il committente aveva ottenuto una più ampia condanna della professionista, sulla base dei vizi emersi e della sua prolungata assenza dal cantiere, considerata indice di omissione degli obblighi di alta sorveglianza e vigilanza. La professionista ricorre per cassazione con sei motivi: 1) violazione degli artt. 1669 e 2055 c.c., per non avere la Corte d'appello esaminato singolarmente i vizi e il nesso causale tra ciascun vizio e le sue azioni od omissioni; 2) violazione degli artt. 2230 c.c. e ss., perché la responsabilità del direttore lavori sarebbe stata affermata solo in ragione dell'assenza dal cantiere, senza valutazione concreta della diligenza dovuta e dell'obbligazione di mezzi; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per erronea valutazione delle prove sulla sua presenza in cantiere e sui compiti svolti; 4) omesso esame di un fatto decisivo, ossia le conclusioni della CTU che avrebbero escluso errori progettuali o mancanza di vigilanza; 5) omesso esame di alcune comunicazioni del committente e della risoluzione del contratto, che secondo la ricorrente dimostravano la tempestività dei suoi interventi; 6) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, perché la corte territoriale avrebbe dovuto compensarle per la parziale soccombenza del committente nel primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la Corte d'appello aveva correttamente fondato la responsabilità della direttrice dei lavori non su una trasposizione automatica della colpa dell'appaltatore, ma sulla sua prolungata assenza dal cantiere e sul mancato esercizio degli obblighi essenziali di alta sorveglianza e vigilanza, propri della prestazione professionale del direttore dei lavori, da valutarsi secondo la diligentia quam in concreto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti compiute dal giudice di merito. Ha ritenuto infondati il quarto e il quinto motivo, osservando che la CTU non escludeva la responsabilità della professionista e che le missive richiamate non erano decisive, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato una lunga inerzia e assenza dal cantiere già sufficiente a integrare l'inadempimento. Ha dichiarato inammissibile anche il sesto motivo sulle spese, rilevando che l'accoglimento solo parziale di una domanda unitaria non determina reciproca soccombenza e che la regolazione delle spese resta in ampia misura discrezionale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1669 c.c.
richiamato per escludere che la responsabilità del direttore dei lavori potesse essere negata solo perché i vizi erano imputabili anche all'appaltatore; la Corte ribadisce che va valutato il contributo causale delle omissioni del professionista all'insorgenza dei difetti
art. 2055 c.c.
evocato dalla ricorrente sul concorso di responsabilità; la Corte non accoglie la censura perché la responsabilità della direttrice è stata accertata per proprie omissioni
art. 2230 c.c.
richiamato per qualificare la prestazione del direttore dei lavori come prestazione professionale di mezzi, da valutare però con diligenza qualificata concreta
art. 2697 c.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio
art. 115 c.p.c.
può dirsi violato solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti; non quando attribuisce maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre
art. 116 c.p.c.
la censura è ammissibile solo se il giudice applica a una prova una regola di valutazione diversa da quella legale o dichiara di usare il prudente apprezzamento in presenza di prova legale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge; la Corte ribadisce che non consente di riesaminare il fatto o le prove
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame richiede un fatto storico decisivo realmente trascurato; non basta dissentire dalla lettura delle prove compiuta dal merito
art. 91 c.p.c.
le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa; il giudizio sull'opportunità di compensarle resta discrezionale nei limiti di legge
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è rimessa ai presupposti normativi e non può essere imposta solo perché una domanda unitaria sia stata accolta in misura ridotta
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se ne ricorrono i presupposti
Massime di principio
- Il direttore dei lavori risponde per inadempimento quando ometta l'alta sorveglianza e la vigilanza sull'esecuzione dell'opera, nonché il controllo della conformità dei lavori al progetto, al capitolato e alle regole della tecnica, dovendo operare con la diligenza qualificata richiesta dalla natura tecnica dell'incarico.
- La responsabilità del direttore dei lavori non richiede che egli abbia materialmente causato ogni singolo vizio dell'opera; è sufficiente che le sue omissioni di controllo, di contestazione e di intervento abbiano consentito il consolidarsi dei difetti.
- Nel giudizio di cassazione la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia invertito l'onere della prova, non quando si contesti la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non è deducibile per contestare la preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.
- L'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non coincide con l'omessa adesione alle conclusioni di una consulenza tecnica o con la diversa lettura delle risultanze istruttorie, se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- In tema di spese processuali, l'accoglimento solo parziale di una domanda unitaria non determina automaticamente reciproca soccombenza; la compensazione resta subordinata ai presupposti di legge e alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
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