Ordinanza n. 2560/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti di Roma Capitale: (ric.) - avviso pubblico del 14.2.2025 “per l’affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative”; - d.d. 14.2.2025 (n. QC/462/2025, prot. QC/2025/14486), di indizione del menzionato avviso pubblico per l’affidamento di 31 concessioni demaniali marittime del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative per una durata pari a una annualità (per gli esercizi di ristorazione) o stagione balneare (per le altre tipologie), con facoltà di riassegnare la concessione demaniale al medesimo operatore economico a condizioni tecniche ed economiche non peggiorative di quelle pattuite all’esito della procedura e per una durata massima di ulteriori due annualità (per gli esercizi di ristorazione) o stagioni balneari (per le altre tipologie); - deliberazioni della Giunta capitolina n. 136/2024 del 26.4.2024, recante “indirizzi e criteri generali per la valorizzazione economica, sociale e paesaggistico-ambientale del Litorale di Roma”, e n. 44/2025 dell’11.2.2025, recante “integrazione” a detta delib. n. 136/24; (I^ mm.aa.) - d.d. 5.8.2025 (rep. QC/2377/2025, prot. QC/109336/2025), di approvazione della graduatoria della procedura; - provvedimento di aggiudicazione del lotto A.16 alla società FDL s.r.l.s.; (II^ mm.aa.) - nota 3.2.2026 (prot. QC/2026/0007218), avente a oggetto “Comunicazioni inerenti alla gara n. 4788 del 14/02/2025, approvata con Determinazione Dirigenziale prot. rep. n. QC/462/2025, prot. n. QC/14486/2025 del 14.02.2025 relative all’area demaniale denominata ‘LA BICOCCA’ e modalità operative di cui all’art. 25 D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328”; - d.d. 20.3.2026, n. 943, recante “ingiunzione allo sgombero e alla messa in pristino dello stato dei luoghi da innovazioni non autorizzate ai sensi dell’art. 54 del Codice della Navigazione”; (III^ mm.aa.) - d.d. 10.4.2026 (rep. QC/1192/2026, prot. QC/26305/2026) con cui è stato disposto, ai sensi dell’art. 823, comma 2, c.c., “di procedere all’accesso forzoso e allo sgombero della struttura balneare” e di “demandare alla Direzione Rigenerazione del Litorale e Grandi Progetti, con il supporto del competente Gruppo del Corpo di Polizia di Roma Capitale, e con l’assistenza, ove occorra, delle Forze dell’Ordine, il compito di procedere all’esecuzione del presente provvedimento”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso e atti della procedura per l'affidamento di concessioni demaniali marittime, nonché gli atti successivi relativi all'aggiudicazione del lotto A.16, allo sgombero e all'accesso forzoso dello stabilimento balneare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso e motivi aggiunti, gli atti con cui Roma Capitale ha indetto una procedura per l'affidamento di 31 concessioni demaniali marittime del litorale romano, le deliberazioni di indirizzo della Giunta capitolina, l'approvazione della graduatoria e l'aggiudicazione del lotto A.16 a un'altra società. Sono stati inoltre impugnati gli atti successivi concernenti le comunicazioni relative all'area demaniale, l'ingiunzione di sgombero e messa in pristino e il provvedimento di accesso forzoso e sgombero della struttura balneare. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti e la sospensione cautelare della loro efficacia. Nel testo dell'ordinanza non sono specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di primo esame, il Collegio ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della misura, richiamando l'imminente inizio della stagione balneare 2026 e l'indirizzo già espresso dal giudice d'appello in casi analoghi. In particolare, è stato escluso il periculum in mora, poiché il pregiudizio prospettato è stato qualificato come di natura economica e quindi risarcibile in caso di eventuale accoglimento del gravame. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ha ritenuto non integrato il presupposto del periculum in mora.
art. 823, comma 2, c.c.
disposto, ai sensi dell’art. 823, comma 2, c.c., “di procedere all’accesso forzoso e allo sgombero della struttura balneare”
La disposizione è menzionata quale base giuridica del provvedimento amministrativo di accesso forzoso e sgombero, ma non è oggetto di specifica interpretazione nell'ordinanza.
art. 54 Codice della navigazione
ingiunzione allo sgombero e alla messa in pristino dello stato dei luoghi da innovazioni non autorizzate ai sensi dell’art. 54 del Codice della Navigazione
La disposizione è richiamata quale base giuridica dell'ingiunzione di sgombero e ripristino, senza una specifica valutazione da parte del TAR nella fase cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il pregiudizio esclusivamente economico non integra il periculum in mora quando risulti sempre risarcibile in caso di successivo accoglimento della domanda di annullamento e dell'eventuale gravame.
- La valutazione cautelare può tener conto dell'indirizzo già espresso dal giudice d'appello in casi analoghi, unitamente alle concrete circostanze temporali della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 208/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 209/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 210/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 211/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 213/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 214/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →