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Sentenza

Sentenza del 11/06/2019 n. 15643 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2007, con cui il Comune aveva richiesto maggiori imposte per complessivi 6.785 euro sulla base delle rendite catastali di due immobili appartenenti alla categoria D/2. In Cassazione la ricorrente sosteneva, da un lato, che la CTR avesse erroneamente ritenuto definitive le rendite per mancata impugnazione e avesse rilevato tale questione d'ufficio senza contraddittorio; dall'altro, contestava l'utilizzo retroattivo delle rendite catastali rispetto alla loro notificazione e sosteneva che, per uno degli immobili, la rendita proposta tramite DOCFA non fosse opponibile alla nuova proprietaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, nel processo tributario, la rendita catastale è un atto autonomamente impugnabile nei confronti dell'Agenzia del Territorio e non può essere contestata incidentalmente nel giudizio contro l'avviso ICI. La rendita notificata dopo il 1° gennaio 2000 può essere utilizzata per liquidare l'imposta anche relativamente ad annualità precedenti ancora accertabili, poiché la notificazione ne condiziona l'efficacia ma non ne impedisce l'utilizzo retroattivo per i periodi non definiti. Per l'immobile interessato da procedura DOCFA, il Comune poteva utilizzare i dati catastali senza una nuova notifica della rendita, anche dopo il trasferimento della proprietà, poiché gli effetti della procedura riguardano l'immobile e non il singolo proprietario. La società è stata condannata a pagare al Comune 2.900 euro di spese processuali, oltre accessori e spese generali, nonché l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3

    Il criterio contabile per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, vale fino all'iscrizione in catasto con attribuzione della rendita.

    Il criterio basato sulle scritture contabili è provvisorio. Dopo la richiesta e l'attribuzione della rendita catastale, l'imposta deve essere ricalcolata sulla base della rendita definitiva, con possibilità di conguaglio o rimborso.

  • Legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1

    A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.

    La notificazione è necessaria per poter utilizzare la rendita, ma, una volta notificata, la rendita può essere applicata anche alle annualità precedenti ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    Il processo tributario ha natura impugnatoria e riguarda gli atti autonomamente impugnabili.

    La legittimità di un atto catastale autonomamente impugnabile non può essere esaminata incidentalmente nel giudizio contro l'avviso di accertamento tributario. La rendita deve essere contestata direttamente nei confronti dell'autorità catastale competente.

  • Codice di procedura civile, art. 101, comma 2

    Il giudice deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie quando rileva d'ufficio una questione.

    Nel caso concreto non è stata ravvisata una violazione del contraddittorio, poiché la definitività della rendita è stata desunta dalla documentazione e dalle stesse allegazioni della contribuente, costituendo una valutazione degli atti di causa.

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701, procedura DOCFA

    La procedura DOCFA implica una collaborazione del contribuente nella determinazione della rendita. La rendita proposta e registrata catastalmente consente al Comune di procedere alla liquidazione o all'accertamento dell'ICI senza una preventiva notificazione individuale della rendita rettificata, salvo contestazioni da proporre nelle sedi competenti.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11

    Il Comune può effettuare gli accertamenti ICI sulla base dei dati comunque acquisiti, compresi quelli risultanti dagli atti catastali e dalla procedura DOCFA.

  • Codice di procedura civile, art. 360-bis, n. 1

    L'eccezione di inammissibilità non opera automaticamente quando il ricorso deduce anche vizi di motivazione, poiché in tal caso non vengono in rilievo esclusivamente questioni di diritto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • La rendita catastale deve essere contestata con un'impugnazione autonoma e tempestiva nei confronti dell'ente catastale competente; non è normalmente sufficiente contestarla incidentalmente nel giudizio contro l'avviso tributario.
  • Per le rendite attribuite o modificate dal 1° gennaio 2000, la notificazione è necessaria per renderle utilizzabili, ma una volta effettuata consente il ricalcolo delle imposte relative anche ad annualità precedenti ancora aperte e accertabili.
  • Per gli immobili del gruppo catastale D soggetti al criterio contabile, il pagamento effettuato sulla base dei valori di bilancio ha natura provvisoria fino all'attribuzione della rendita catastale definitiva.
  • La procedura DOCFA produce effetti con riferimento all'immobile e non si esaurisce con il trasferimento della proprietà; il nuovo proprietario non può normalmente pretendere una nuova notifica della rendita già risultante dagli atti catastali.
  • Gli accordi tra venditore e acquirente sul valore o sulla rendita dell'immobile non modificano la rendita catastale, che può essere cambiata solo attraverso gli strumenti catastali previsti dalla legge.
  • Quando il contribuente dichiara di aver ricevuto la rendita e non dimostra di averla impugnata, il giudice può considerarne la definitività per acquiescenza e basare su di essa il recupero della maggiore imposta.

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