Cassazione Penale, Sentenza n. 3804/2022 del 03/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto in primo grado. Nel ricorso per cassazione si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 159/2011 e all'art. 21, comma 4, L. 241/1990: si censurava che il divieto d'uso di apparati radiotrasmittenti era stato imposto dal Questore senza specifica motivazione allegata alla misura preventiva (avviso orale), per cui il provvedimento amministrativo sarebbe privo di motivazione e doveva essere disapplicato, con conseguente assoluzione del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo principale di doglianza (violazione/ carenza motivazionale del provvedimento del Questore) non era stato dedotto in sede di appello ma proposto per la prima volta in cassazione, violando l'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. Inoltre il ricorso risultava privo di autosufficienza poiché non veniva prodotto il provvedimento del Questore necessario a dimostrare il vizio evidenziato. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto (dichiarato inammissibile) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76, comma 2, D.Lgs. n. 159/2011
Norma che individua il reato per il quale l'imputato era stato condannato in primo grado; citata per contestualizzare il capo d'imputazione, senza che la Cassazione abbia esaminato il merito di tale fattispecie nel provvedimento impugnato.
art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 159/2011
Riferita alla misura di prevenzione (avviso orale) e alle possibili prescrizioni; il ricorrente sosteneva che fosse stato imposto un divieto supplementare (uso radiotrasmettitori) senza motivazione specifica. La Corte ha ritenuto che la censura collegata a questo articolo non potesse essere esaminata perché non tempestivamente dedotta in appello.
art. 21, comma 4, L. n. 241/1990
Norma sul requisito della motivazione degli atti amministrativi; la presunta carenza motivazionale del provvedimento del Questore era il fulcro del motivo di impugnazione, ma la Cassazione ha escluso l'esame nel merito per inammissibilità procedurale del ricorso.
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Principio processuale applicato dalla Corte: non sono ammesse in cassazione le questioni che non siano state proposte nei precedenti gradi di giudizio; il motivo introdotto per la prima volta in sede di legittimità comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato relativamente alla tempestività dell'invio della requisitoria del Procuratore generale; la Corte osserva che la requisitoria è stata tempestivamente inviata ai sensi di tale disposizione, ma ciò non ha inciso sulla decisione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere sollevati per la prima volta nuovi motivi che non siano stati dedotti nel gravame: le questioni di fatto o di diritto devono essere proposte già in appello, altrimenti il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 603 c.p.p.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: occorre produrre i documenti indispensabili a dimostrare la doglianza (es. il provvedimento amministrativo censurato); la mancata produzione può determinare l'inammissibilità per difetto di autosufficienza.
- La carenza di motivazione di un atto amministrativo (es. un divieto imposto in una misura di prevenzione) è un vizio rilevante che può comportare disapplicazione dell'atto, ma perché sia esaminato in sede giurisdizionale la censura deve essere tempestivamente proposta e adeguatamente documentata nei gradi di merito.
- La dichiarazione di inammissibilità in cassazione implica che il giudizio non entri nel merito delle questioni sostanziali; la sanzione procedurale può quindi precludere anche la decisione su profili sostanziali potenzialmente rilevanti per la posizione dell'imputato.
- La presenza di una requisitoria del Procuratore generale che chiede l'annullamento non supplisce ai requisiti formali e sostanziali del ricorso di parte: l'ammissibilità dipende comunque dal rispetto delle regole processuali poste a carico del ricorrente.
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