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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17918/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso propone tre motivi: i primi due (connessi) contestano la qualificazione dei fatti e la motivazione, sostenendo un "travisamento delle prove" e l'assenza degli elementi della minaccia concussiva nella condotta dell'imputato; il terzo censura il diniego delle attenuanti generiche, fondato (secondo il ricorrente illegittimamente) sul fatto che l'imputato non si è dichiarato colpevole e non ha collaborato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna in primo grado a 5 anni e 4 mesi di reclusione per due episodi di concussione. La Corte ha rimarcato la presenza della "doppia conforme" (allineamento tra motivazione di primo e secondo grado), ha ritenuto provato il ruolo concorsuale di Castiglia quale intermediario che, d'intesa con pubblici ufficiali della Guardia di Finanza, esercitava pressioni e trasmetteva minacce per ottenere somme e utilità (compreso l'acquisto di due penne Montblanc). Ha inoltre precisato che la concussione può essere realizzata anche da un concorrente privo della qualifica di pubblico ufficiale se la vittima è consapevole che l'utilità è richiesta dal pubblico ufficiale. Sul diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha osservato che pur non condividendo l'affermazione che si possa negare le attenuanti esclusivamente per il diniego di responsabilità, il giudice di merito ha motivato il rigetto con l'atteggiamento non collaborativo dell'imputato unito all'estrema gravità e alla sistematicità della condotta, motivazione ritenuta logica e idonea a sostenere il diniego. Infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020

    Norma processuale che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; la Corte ne rileva l'applicazione procedurale ai fini del rito.

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'interrogatorio dell'imputato: la Corte valuta l'atteggiamento tenuto dall'imputato durante l'interrogatorio come elemento fattuale considerato dal giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina della concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che non è obbligatorio per l'imputato confessare, ma il giudice di merito può negare le attenuanti per fatti concreti e gravi (comportamento non collaborativo combinato con la gravità del reato).

  • art. 317 cod. pen. (concussione)

    Norma sostanziale del reato contestato: la sentenza applica il principio giurisprudenziale secondo cui la fattispecie può essere integrata anche tramite la condotta di un concorrente non pubblico, purché in accordo con il pubblico ufficiale e la vittima sia consapevole che l'utilità è richiesta dal pubblico ufficiale.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 6, n. 21192/2013 e altre)

    La Corte richiama orientamenti consolidati: (i) il principio della "doppia conforme" limita il sindacato di legittimità quando motivazioni di primo e secondo grado si saldano; (ii) la Cassazione non può rivedere liberamente la valutazione di fatto; (iii) la concussione può essere commessa anche dal concorrente privato che agevoli la minaccia del pubblico ufficiale.

Massime di principio

  • Se la sentenza di appello riprende e conferma le ragioni del primo grado ("doppia conforme"), la Cassazione è limitata nel sindacare le valutazioni di fatto e motivazionali.
  • La Cassazione non può riformulare i fatti o adottare una ricostruzione alternativa dei fatti di merito nonostante il ricorrente proponga interpretazioni diverse.
  • La concussione (art. 317 c.p.) può ricorrere anche quando l'azione intimidatoria è svolta da un privato in concorso con un pubblico ufficiale, purché la vittima sia consapevole che l'utilità richiesta deriva dal pubblico ufficiale e il comportamento del concorrente contribuisca a creare lo stato di soggezione.
  • L'assenza di confessione o il diniego di responsabilità dell'imputato non può, di per sé, legittimare automaticamente il diniego delle attenuanti generiche; tuttavia il giudice di merito può rifiutarle sulla base di altri elementi concreti (comportamento processuale non collaborativo, gravità e sistematicità della condotta) purché adeguatamente motivati.
  • In casi di gravità e ripetizione o 'sistema' estorto per ottenere utilità, il giudice può usare tale contesto per giustificare il diniego delle attenuanti generiche, purché la motivazione sia logica e congrua.

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