Sentenza n. 4036/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del Ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento e rifiuto di fissare un appuntamento presso l'ambasciata italiana in Pakistan per consentire la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per accertare l'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione, che non aveva fissato un appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia in Islamabad necessario per formalizzare la domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio, dopo la preiscrizione universitaria. Ha inoltre sollecitato l'ordine giudiziale di rilascio del visto. Nel corso del giudizio l'appuntamento è stato concesso dall'amministrazione.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo alla richiesta di fissazione dell'appuntamento, poiché nelle more l'amministrazione ha posto il ricorrente nella condizione di presentare la domanda di visto. Ha invece respinto la pretesa di ottenere direttamente il rilascio del visto, rilevando che il termine di 90 giorni per provvedere decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dall'appuntamento, e che il rilascio del visto costituisce un potere discrezionale dell'amministrazione non ancora esercitato. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza e in considerazione dell'ingente flusso di domande fronteggiato dall'ambasciata.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 349/1999
termine di 90 giorni per provvedere
Il termine per provvedere sulla domanda di visto decorre dalla presentazione della domanda, non dalla mera richiesta di fissazione dell'appuntamento; l'amministrazione deve comunque fissare tempestivamente l'appuntamento richiesto per consentire la formalizzazione della domanda.
Massime di principio
- Nelle procedure di rilascio del visto per motivi di studio, il termine per provvedere decorre dalla presentazione della domanda formalizzata e non dalla richiesta preliminare di appuntamento presso la rappresentanza diplomatica.
- L'amministrazione competente deve fissare tempestivamente l'appuntamento richiesto dall'interessato quando tale adempimento costituisce la condizione necessaria per presentare la domanda di visto.
- La concessione dell'appuntamento nel corso del giudizio soddisfa la pretesa relativa all'avvio del procedimento e determina la cessazione della materia del contendere su tale segmento della domanda.
- Il giudice amministrativo non può ordinare direttamente il rilascio del visto quando il relativo potere discrezionale non è stato ancora esercitato dall'amministrazione.
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