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Sentenza

Sentenza n. 4036/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del Ricorrente

Giustizia amministrativa202510308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento e rifiuto di fissare un appuntamento presso l'ambasciata italiana in Pakistan per consentire la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per accertare l'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione, che non aveva fissato un appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia in Islamabad necessario per formalizzare la domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio, dopo la preiscrizione universitaria. Ha inoltre sollecitato l'ordine giudiziale di rilascio del visto. Nel corso del giudizio l'appuntamento è stato concesso dall'amministrazione.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo alla richiesta di fissazione dell'appuntamento, poiché nelle more l'amministrazione ha posto il ricorrente nella condizione di presentare la domanda di visto. Ha invece respinto la pretesa di ottenere direttamente il rilascio del visto, rilevando che il termine di 90 giorni per provvedere decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dall'appuntamento, e che il rilascio del visto costituisce un potere discrezionale dell'amministrazione non ancora esercitato. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza e in considerazione dell'ingente flusso di domande fronteggiato dall'ambasciata.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 349/1999

    termine di 90 giorni per provvedere

    Il termine per provvedere sulla domanda di visto decorre dalla presentazione della domanda, non dalla mera richiesta di fissazione dell'appuntamento; l'amministrazione deve comunque fissare tempestivamente l'appuntamento richiesto per consentire la formalizzazione della domanda.

Massime di principio

  • Nelle procedure di rilascio del visto per motivi di studio, il termine per provvedere decorre dalla presentazione della domanda formalizzata e non dalla richiesta preliminare di appuntamento presso la rappresentanza diplomatica.
  • L'amministrazione competente deve fissare tempestivamente l'appuntamento richiesto dall'interessato quando tale adempimento costituisce la condizione necessaria per presentare la domanda di visto.
  • La concessione dell'appuntamento nel corso del giudizio soddisfa la pretesa relativa all'avvio del procedimento e determina la cessazione della materia del contendere su tale segmento della domanda.
  • Il giudice amministrativo non può ordinare direttamente il rilascio del visto quando il relativo potere discrezionale non è stato ancora esercitato dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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