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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13329/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva annullato l'ordinanza del GIP del 19/08/2023 con cui erano state adottate misure cautelari (carcere per Ceparano, arresti domiciliari per i Matera). L'accusa provvisoria (capo 8) contestava la detenzione e la distribuzione di alcool denaturato e altre sostanze pericolose per la salute per la successiva vendita. Il Procuratore ha sostenuto che la rubrica conteneva un mero refuso (indicato art. 444 invece del corretto art. 440 c.p.) e che la sostanza della contestazione era riferibile al più grave reato di adulterazione (art. 440 c.p.), nonostante l'errata indicazione numerica; inoltre ha contestato la decisione del Tribunale che aveva ritenuto sussistere una mutazione del fatto oggetto dell'accusa e una nullità ai sensi dell'art. 179 c.p.p.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha confermato il ragionamento del Tribunale del riesame: il capo di imputazione sub 8) aveva descritto fattualmente solo la detenzione e la distribuzione di sostanze pericolose (ipotesi riferibile ad art. 444 c.p.), senza specificare condotte di adulterazione/corrottazione proprie dell'art. 440 c.p. Pertanto il GIP, nell'applicare la misura motivando come se il reato fosse quello di cui all'art. 440 c.p., aveva in concreto modificato il fatto posto a base della misura senza previa iniziativa del pubblico ministero, integrando la nullità prevista dall'art. 179, comma 1, c.p.p. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice della cautela può modificare la qualificazione giuridica, ma non può sostituirsi al pubblico ministero nel variare il nucleo fattuale dell'imputazione; ne consegue che l'ordinanza genetica è annullabile nella parte in cui ha assunto come base la diversa ricostruzione fattuale. Il provvedimento di riesame che aveva annullato le misure è stato quindi ritenuto corretto e il ricorso del Procuratore è stato respinto. La Corte ha altresì rilevato che, se il pubblico ministero ritiene che il fatto ricada nell'art. 440 c.p., deve riformulare l'imputazione con espressa iniziativa.

Norme richiamate

  • art. 440 cod. pen.

    Delitto di adulterazione, corruzione e contraffazione di sostanze alimentari: richiede una condotta di alterazione/corrottione delle caratteristiche fisiche o chimiche della sostanza, con capacità concreta di arrecare danno alla salute; tale capacità deve essere dimostrata mediante indagine tecnica o altro mezzo probatorio.

  • art. 444 cod. pen.

    Commercio di sostanze alimentari nocive: riguarda la detenzione per il commercio o la distribuzione di sostanze pericolose per il consumatore che non siano state adulterate o contraffatte. Si distingue dall'art. 440 per l'elemento oggettivo (detenzione/distribuzione vs adulterazione).

  • art. 516 cod. pen.

    Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine: norma richiamata nel capo di imputazione, attinente alla falsità nell'immissione in commercio e alla tutela del consumatore; collocata nella descrizione complessiva delle ipotesi contestate.

  • art. 179 c.p.p.

    Prevede la nullità del provvedimento quando il giudice, nel decidere, si sia formato un convincimento su un fatto sostanzialmente diverso da quello indicato dal pubblico ministero: la Corte ha ritenuto che la modifica fattuale dell'accusa operata dal GIP senza iniziativa del PM integra la nullità di cui all'art. 179, comma 1.

  • art. 178 c.p.p.

    Principio dell'iniziativa del pubblico ministero: l'azione penale è esercitata dal P.M., il quale ha il potere esclusivo di formulare e modificare la descrizione fattuale dell'imputazione; il giudice della cautela non può sostituirsi al PM nel variare il nucleo fattuale dell'accusa.

  • art. 292 c.p.p.

    Norma che disciplina l'applicazione delle misure cautelari: la giurisprudenza richiamata consente al giudice della cautela di modificare la qualificazione giuridica del fatto, ma entro il perimetro dei fatti indicati dall'imputazione; non autorizza a giudicare su un fatto fattualmente diverso.

  • artt. 309 e 310 c.p.p.

    Rinvio alle norme che disciplinano il riesame e l'appello delle misure cautelari: confermano il potere di riesame del tribunale ma ribadiscono i limiti alla riqualificazione che comporti mutazione del fatto senza iniziativa del PM.

Massime di principio

  • La riqualificazione giuridica del fatto da parte del giudice della cautela è lecita solo se non modifica il nucleo fattuale dell'imputazione; non è consentito che il giudice, nell'adottare una misura, fondi la decisione su un fatto sostanzialmente diverso da quello descritto dall'atto di accusa.
  • Un mero "refuso" nella rubrica (errata indicazione numerica della norma) non è sufficiente a sanare una discordanza tra la descrizione fattuale del capo di imputazione e la qualificazione giuridica utilizzata dal giudice per motivare la misura: ciò che conta è la corrispondenza tra il fatto materiale contestato e la fattispecie invocata.
  • Per la configurabilità dell'art. 440 c.p. occorre specifica dimostrazione, anche tecnica, della capacità della sostanza di arrecare danno alla salute e dell'effettiva attività di adulterazione/corrottione; senza tale prova il fatto può rientrare piuttosto nell'art. 444 c.p. (detenzione/distribuzione di sostanze pericolose).
  • Non è ammesso ampliare il contenuto fattuale di un capo di imputazione richiamando elementi estranei provenienti da altri capi o da contestazioni rivolte a terzi: l'ampliamento fattuale spetta al pubblico ministero mediante formale riformulazione dell'imputazione.
  • In situazioni analoghe il pubblico ministero che ritenga sussistere un reato diverso o più grave deve procedere a una esplicita riformulazione dell'imputazione (integrazione o nuovo capo), specialmente prima che il giudice adotti misure cautelari basate su fatti non originariamente contestati; in assenza di ciò il difendente può chiedere la nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 179 c.p.p.
  • Il giudice della cautela, se dubbioso sulla corrispondenza tra fatto e qualificazione, dovrebbe chiedere chiarimenti al pubblico ministero o astenersi dal fondare la misura su una diversa ricostruzione fattuale non contenuta nell'atto di accusa.

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