Ordinanza n. 17/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. 696974 del 9.12.2025, con il quale la Regione Puglia ha definito il procedimento relativo alle istanze presentate dalla ricorrente in applicazione dell’art. 18 l.r. Puglia n. 34/2023 per la riconversione delle proprie case per la vita, a media intensità assistenziale, in C.R.A.P. intensive ed estensive, dichiarando l’inesistenza dei presupposti per accoglierle, stante l’avvenuta abrogazione del predetto art. 18 da parte dell’art. 60 della l.r. Puglia n. 37/2023; - dell’art. 60 della legge della Regione Puglia n. 37 del 29.12.2023, qualificabile come legge-provvedimento; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale (allo stato non conosciuto); nonché, in ogni caso ed in subordine, qualora l’art. 60 della l.r. n. 37/2023 non dovesse essere inquadrato in una legge provvedimento, per l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità costituzionale dello stesso art. 60 della l.r. n. 37 del 29.12.2023 per violazione degli artt. 3, 25, 97, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione, per violazione della "riserva di giurisdizione", del principio di separazione dei poteri per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà e violazione del principio di buon andamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota regionale che ha dichiarato non definibile l’istanza di riconversione di case per la vita in CRAP intensive ed estensive, in ragione dell’abrogazione della disciplina regionale applicabile
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, gestrice di case per la vita per utenti affetti da disabilità psichica, aveva presentato l’11 dicembre 2023 istanze di riconversione di alcune strutture in comunità riabilitative assistenziali psichiatriche ai sensi dell’art. 18 della l.r. Puglia n. 34/2023. L’art. 60 della l.r. Puglia n. 37/2023 ha abrogato tale disposizione con decorrenza dal 1° gennaio 2024. La Regione, con nota del 9 dicembre 2025, ha comunicato l’impossibilità di provvedere nel merito, ritenendo il procedimento non più suscettibile di conclusione per effetto della sopravvenuta abrogazione normativa e del principio tempus regit actum, escludendo altresì la configurabilità dell’inerzia amministrativa. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, impugnando anche l’art. 60 della l.r. Puglia n. 37/2023, qualificato come legge-provvedimento, e prospettandone in subordine l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 25, 97, 101, 102, 104 e 113 Cost., della riserva di giurisdizione, della separazione dei poteri, nonché per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà e violazione del buon andamento. La Regione ha eccepito la necessità di trasmettere la causa al TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, nonché l’inammissibilità del ricorso per difetto di lesività dell’atto e carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non favorevolmente apprezzabili, nella fase incidentale, sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato possibili profili di inammissibilità del ricorso, sia in relazione alle eccezioni della Regione sia in rapporto all’eventuale qualificazione della domanda come azione avverso l’inerzia amministrativa ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.; tale questione è stata segnalata alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Quanto al periculum, il Collegio ha osservato che la ricorrente non aveva allegato, né provato, un pregiudizio grave e irreparabile, requisito indefettibile per la tutela cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. La questione preliminare relativa alla competenza territoriale, sollevata dalla Regione in favore della Sezione staccata di Lecce, è stata trasmessa al Presidente del Tribunale per le determinazioni di cui all’art. 47, comma 2, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 18 l.r. Puglia n. 34/2023
Disposizione posta a fondamento delle istanze di riconversione delle case per la vita in CRAP.
art. 60 l.r. Puglia n. 37/2023
Ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, l’art. 18 della l.r. Puglia n. 34/2023; la sua legittimità è stata contestata dalla ricorrente.
art. 55 c.p.a.
Richiede, per la concessione della tutela cautelare, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, oltre al fumus boni iuris.
art. 31 c.p.a.
Rilevante in relazione all’eventuale qualificazione della domanda come azione avverso l’inerzia della pubblica amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale dell’azione avverso il silenzio dell’amministrazione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di segnalare alle parti una questione rilevata d’ufficio, nel caso concreto l’eventuale qualificazione dell’azione come ricorso avverso l’inerzia.
art. 47, comma 2, c.p.a.
Prevede il procedimento per la decisione sulla questione relativa alla competenza territoriale, cui il TAR ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale.
artt. 3, 25, 97, 101, 102, 104 e 113 Cost.
Parametri costituzionali indicati dalla ricorrente per censurare l’art. 60 della l.r. Puglia n. 37/2023.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata allegazione di elementi concreti sul pregiudizio grave e irreparabile è sufficiente a escludere il periculum in mora e comporta il rigetto della domanda cautelare, indipendentemente dalle ulteriori questioni sul fumus boni iuris.
- Il giudice può rilevare d’ufficio, assegnando alle parti il contraddittorio previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile diversa qualificazione dell’azione proposta, inclusa la sua riconduzione all’azione avverso l’inerzia amministrativa.
- Quando è ritualmente sollevata una questione preliminare relativa alla competenza territoriale tra sede centrale e sezione staccata, il collegio può trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale affinché provveda secondo il procedimento previsto dall’art. 47, comma 2, c.p.a.
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