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Sentenza

Sentenza n. 5568/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento a) del provvedimento prot. 5065 del 12.04.2023 notificato in data 24.04.2023 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Mariglianella avente ad oggetto “Procedimento richiesta P.d.C. prot.n. 13801 del 18.11.2020- Richiesta di rideterminazione oneri concessori prot. 4173 del 23.03.2023 - Provvedimento”; b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi.

Giustizia amministrativa202303092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale di decadenza dal precedente atto favorevole al successivo rilascio del permesso di costruire, subordinato ad adempimenti, tra cui il pagamento degli oneri, l’integrazione documentale e l’acquisizione della titolarità dell’immobile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 12 aprile 2023, notificato il 24 aprile 2023, con cui il Comune ha dichiarato la decadenza dall’atto del 28 aprile 2021, favorevole al successivo rilascio del permesso di costruire richiesto nel novembre 2020, poiché gli adempimenti prescritti non erano stati eseguiti. Ha dedotto, da un lato, che gli artt. 16, 20 e 42 del d.P.R. 380/2001 non subordinano il perfezionamento del permesso al pagamento preventivo degli oneri concessori, prevedendo per l’omesso o tardivo versamento soltanto sanzioni pecuniarie; dall’altro, che il provvedimento sarebbe illegittimo per mancata comunicazione di avvio del procedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il provvedimento è plurimotivato: oltre al mancato pagamento degli oneri, richiama la mancata integrazione della documentazione comprovante l’acquisto dell’immobile per successione mortis causa e, soprattutto, la sopravvenuta adozione del P.U.C., in base al quale l’edificazione residenziale progettata non è più autorizzabile. Poiché il ricorrente ha contestato soltanto la ragione relativa agli oneri e non le autonome ragioni documentale e urbanistica, l’eventuale accoglimento della censura non avrebbe potuto condurre all’annullamento dell’atto, che sarebbe rimasto sorretto dalle ragioni non impugnate; le ulteriori censure sono quindi rimaste assorbite. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, il TAR ha ritenuto che non fosse necessaria: l’atto impugnato concludeva il procedimento avviato con l’istanza edilizia e aveva contenuto vincolato, alla luce delle ragioni indicate. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 16 d.P.R. 380/2001

    Il ricorrente deduce, in primo luogo, che la determinazione assunta dall’Amministrazione sarebbe illegittima, in quanto nessuna disposizione di legge vigente subordina il perfezionamento del procedimento volto al rilascio del permesso di costruire al previo pagamento degli oneri concessori.

    La sentenza riporta la tesi del ricorrente, ma non decide nel merito se il pagamento preventivo degli oneri sia necessario: la censura non può determinare l’annullamento perché restano autonome ragioni giustificatrici non contestate.

  • art. 20 d.P.R. 380/2001

    Il ricorrente deduce, in primo luogo, che la determinazione assunta dall’Amministrazione sarebbe illegittima, in quanto nessuna disposizione di legge vigente subordina il perfezionamento del procedimento volto al rilascio del permesso di costruire al previo pagamento degli oneri concessori.

    La pronuncia non affronta autonomamente l’interpretazione dell’art. 20, richiamato nella censura del ricorrente; la questione è ininfluente ai fini dell’annullamento per la presenza di ulteriori motivazioni non contestate.

  • art. 42 d.P.R. 380/2001

    Il ricorrente deduce, in primo luogo, che la determinazione assunta dall’Amministrazione sarebbe illegittima, in quanto nessuna disposizione di legge vigente subordina il perfezionamento del procedimento volto al rilascio del permesso di costruire al previo pagamento degli oneri concessori.

    Il giudice non interpreta nel merito l’art. 42 né decide se le sanzioni pecuniarie siano l’unica conseguenza dell’omesso o tardivo pagamento; la relativa censura non è idonea a superare le altre ragioni autonome poste a fondamento dell’atto.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome, la mancata impugnazione di una ragione idonea da sola a sorreggerlo rende priva di interesse l’esame delle censure rivolte contro le altre motivazioni, poiché il loro eventuale accoglimento non potrebbe comunque condurre all’annullamento.
  • La comunicazione di avvio non è necessaria per un atto che conclude il procedimento avviato dall’istanza del privato e che, in ragione dei presupposti accertati, ha contenuto vincolato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi edilizi
RamiEdilizia
IstitutiPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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