Ordinanza n. 283/2026 - Salerno, Sezione 1
per l’accertamento dell’illegittimità del tacito diniego formatosi in ordine all’istanza di accesso agli atti del 26 giugno 2025 con la quale si chiedeva di accedere, mediante trasmissione di copia digitale, a tutti gli atti ed i documenti inerenti la procedura esecutiva iscritta al n. 2121/2021 del R.G.E. Tribunale Ordinario di Benevento - Sezione Esecuzioni Mobiliari e nello specifico: 1. Ordinanza di assegnazione somme, spedita in formula esecutiva; 2. Ricevuta di notifica dell’ordinanza di assegnazione somme e/o ricevuta di acquisizione al protocollo della medesima alla Direzione provinciale di Avellino; 3. Provvedimento di accantonamento somme; 4. Prospetto importi attualmente accantonati e piano di accantonamento. e per la condanna dell’Amministrazione a consentire l’accesso mediante trasmissione degli atti e dei documenti richiesti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento dell’I.N.P.S. ritenuto elusivo della sentenza che aveva ordinato l’esibizione della ricevuta di notifica dell’ordinanza di assegnazione somme
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito della sentenza n. 1812 del 7 novembre 2025, che aveva parzialmente accolto il ricorso per accesso e ordinato all’I.N.P.S. di esibire la ricevuta di notifica dell’ordinanza di assegnazione delle somme o la ricevuta di acquisizione al protocollo presso la Direzione provinciale di Avellino, la ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta, sostenendo che l’Amministrazione non avesse correttamente eseguito il giudicato. In particolare, ha dedotto che il documento trasmesso dall’I.N.P.S. fosse una mera comunicazione informale inviata via PEC da un servicer del creditore procedente all’Agenzia I.N.P.S. di Ariano Irpino, anziché alla Direzione provinciale di Avellino, e che fosse privo della relazione di notificazione e della formula esecutiva apposta sull’ordinanza del giudice dell’esecuzione. L’I.N.P.S. ha eccepito l’esatta ottemperanza, precisando di avere trasmesso il file EML relativo all’unica PEC ricevuta, contenente l’ordinanza di assegnazione somme. In camera di consiglio la ricorrente ha rinunciato all’istanza di nomina del commissario ad acta, insistendo per la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia all’istanza di nomina del commissario ad acta e ha compensato le spese dell’incidente di esecuzione. In ogni caso, il Collegio ha accertato che l’I.N.P.S. aveva correttamente eseguito la precedente sentenza: la comunicazione PEC ricevuta dall’Agenzia I.N.P.S. di Ariano Irpino conteneva l’ordinanza di assegnazione somme emessa dal giudice dell’esecuzione ed era stata trasmessa alla parte interessata quale ricevuta della comunicazione avente valore legale. L’Amministrazione non era tenuta a trasmettere ulteriori documenti, quali la relazione di notificazione, non risultando questi nella sua disponibilità, né la formula esecutiva, già apposta sull’ordinanza. Non è stata quindi ravvisata alcuna inerzia o elusione del giudicato.
Massime di principio
- Nell’esecuzione di una sentenza che ordina l’accesso a uno specifico documento, l’amministrazione adempie quando trasmette il documento effettivamente ricevuto e nella propria disponibilità, purché corrispondente sostanzialmente a quello indicato nel comando giudiziale.
- L’amministrazione non può essere considerata inadempiente al giudicato per non avere trasmesso documenti ulteriori che non risultino nella sua disponibilità, anche quando tali documenti siano collegati all’atto oggetto dell’accesso.
- Una comunicazione ricevuta tramite posta elettronica certificata può costituire, ai fini dell’esecuzione di un ordine giudiziale di accesso, la ricevuta avente valore legale della trasmissione dell’atto, quando consenta di dimostrare la ricezione dell’atto da parte dell’amministrazione.
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