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Sentenza

Sentenza n. 6844/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia 1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 24 settembre 2024, mediante avviso pubblicato sull’area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all’esito delle prove di capacità operativa sostenute in sede concorsuale in data 24 settembre 2024, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; 2) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui è stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 3) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni; 4) del decreto dipartimentale 9 febbraio 2023, n. 39, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacità operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria; 5) dell’art. 8 del suddetto decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacità operativa comporta l’esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento; 6) del verbale n. 5 del 24 settembre 2024 della commissione di esame e della sottocommissione per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, nominata con D.M. n. 34 del 1 marzo 2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 3 della prova di capacità operativa; 7) della scheda di valutazione della prova di capacità operativa del 24 settembre 2024, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F.; 8) del decreto ministeriale 1 febbraio 2019, n. 23, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacità operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive modifiche; 9) del decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni; 10) della rettifica della graduatoria finale approvata con decreto n. 214 del 21 settembre 2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021 e successive modifiche; 11) del bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, con particolare riferimento all’art. 8, (accertamento dell’idoneità); 12) dell’allegato “C Prove Motorie”, indicato nell’art. 8 (accertamento dell’idoneità) del bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018; 13) dell’art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 14) della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco indetta con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 e successive modifiche; 15) del bando di concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018; 16) del D.M. n. 283 del 23 maggio 2019; 17) del decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all’art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall’elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova non consentendo il candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla; 18) dell’Allegato “C” – “Prova di capacità operativa” al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che “l’interruzione dell’esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo”; 19) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, del decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'Allegato C; 20) del decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il Dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato la direttiva tecnica concernente le modalità per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 21) ove occorrer possa, del provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa; 22) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale e per l’adozione delle misure cautelari collegiali volte all’adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l’ammissione con riserva dell’odierno ricorrente al prosieguo dell’iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria, nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione dell’odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202412105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità e conseguente esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, per il mancato superamento della prova di capacità operativa, nonché gli atti presupposti relativi al bando e alle modalità della prova

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già escluso in precedenza per il mancato superamento di moduli della prova di capacità operativa e riammesso a ripeterli in esecuzione di provvedimenti cautelari adottati in altri giudizi, ha impugnato il nuovo giudizio di non idoneità conseguente al mancato completamento della prova di acquaticità del 24 settembre 2024. Ha dedotto, in primo luogo, che il mancato superamento fosse dipeso da un infortunio al piede sinistro, documentato da una diagnosi di contusione del calcagno, integrante una causa di forza maggiore e tale da rendere illegittimo fondare su di esso il giudizio di non idoneità; ha inoltre contestato, in via derivata, la legittimità delle disposizioni del bando che collegano il mancato superamento della prova all’esclusione dalla procedura e alla cancellazione dall’elenco dei vigili del fuoco discontinui. In secondo luogo, ha lamentato che la prova fosse stata svolta in una piscina del Centro sportivo olimpico dell’Esercito, avente profondità di 1,80 metri anziché nella piscina di 5 metri delle Scuole centrali antincendio di Capannelle, sostenendo che la diversa profondità gli avrebbe provocato ansia e determinato l’impatto con il fondo della piscina. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la riammissione o la convocazione a una sessione straordinaria e, in subordine, il risarcimento del danno, anche in forma specifica.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, confermando la legittimità dell’esclusione. Ha ritenuto ragionevole la previsione del bando che impone al personale volontario aspirante alla stabilizzazione il superamento di una prova di capacità fisica, diretta ad accertare le abilità operative, di forza, equilibrio, coordinazione, reazione motoria e acquaticità necessarie allo svolgimento delle mansioni dei vigili del fuoco. Il giudice ha escluso che il nuovo infortunio potesse integrare una causa di forza maggiore idonea a giustificare un’ulteriore ripetizione della prova: dopo precedenti riammissioni e ulteriori esiti negativi dovuti ad altri impedimenti fisici, la reiterazione degli insuccessi dimostra l’inidoneità fisica rispetto alle capacità richieste dal ruolo. Caso fortuito e forza maggiore richiedono imprevedibilità e assoluta eccezionalità; non è inoltre ammissibile una riammissione indefinita ogni volta che il candidato deduca un infortunio, poiché ciò comprometterebbe imparzialità, buon andamento, parità di trattamento, efficienza e durata della procedura, oltre agli interessi degli altri candidati. È stata respinta anche la censura relativa alla profondità della piscina, poiché il bando e la documentazione allegata non indicavano una profondità minima né garantivano lo svolgimento della prova nella piscina di Capannelle; non sussisteva quindi un legittimo affidamento del candidato a sostenere la prova in una piscina profonda 5 metri. Le domande cautelari erano già state respinte e tale decisione era stata confermata in appello. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 8 decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238

    La prova di capacità fisica «è diretta ad accertare l’efficienza fisica per l’esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento all’utilizzo di attrezzature e mezzi operativi. La prova mira a valutare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticità».

    La prova è finalizzata ad accertare capacità fisiche e operative essenziali per il ruolo; il suo mancato superamento giustifica l’esclusione secondo le regole della procedura.

  • art. 4 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217

    Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco svolge, nell’ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l’utilizzo e la preventiva verifica e manutenzione di apparecchiature, automezzi, mezzi, materiali e ogni altra attrezzatura o strumento in dotazione.

    La natura operativa e la piena fungibilità delle funzioni giustificano la verifica di stringenti requisiti di efficienza fisica.

  • art. 1, comma 295, legge 27 dicembre 2017, n. 205

    La procedura di stabilizzazione riguarda personale volontario che, pur avendo prestato servizio saltuario, deve comunque dimostrare il possesso dei requisiti di efficienza fisica richiesti per il ruolo.

  • art. 97 Costituzione

    I principi di imparzialità e buon andamento impediscono la reiterata riammissione di un candidato a ripetere la prova sulla base di successivi infortuni, quando tale reiterazione comprometta la parità di trattamento e l’efficienza della procedura.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria, compresa quella in forma specifica, è stata respinta in via conseguenziale per l’infondatezza della domanda di annullamento e la legittimità dell’esclusione.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive per l’accesso a ruoli caratterizzati da specifiche esigenze operative, è legittima una prova di capacità fisica volta ad accertare le abilità necessarie allo svolgimento concreto delle mansioni, anche quando la procedura sia riservata a personale che abbia già prestato servizio in forma volontaria o saltuaria.
  • La causa di forza maggiore o il caso fortuito che possono giustificare la ripetizione di una prova concorsuale devono essere connotati da imprevedibilità e assoluta eccezionalità; la mera allegazione di un nuovo infortunio non impone automaticamente la riammissione o la ripetizione della prova.
  • Quando un candidato, già ammesso a ripetere una prova dopo un precedente infortunio, non la supera nuovamente a causa di un ulteriore impedimento fisico, la convergenza degli esiti negativi può dimostrare l’inidoneità fisica rispetto alle capacità richieste dal ruolo e legittimare l’esclusione.
  • La reiterata riammissione di un candidato alle prove selettive non può essere disposta indefinitamente, poiché la tutela dell’interesse individuale deve essere bilanciata con la parità di trattamento degli altri candidati, l’imparzialità, il buon andamento, l’efficienza e la ragionevole durata della procedura.
  • Non sussiste un legittimo affidamento del candidato sulle caratteristiche della sede di svolgimento della prova quando il bando e la documentazione di gara non stabiliscano tali caratteristiche né garantiscano l’utilizzo di uno specifico impianto.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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