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Ordinanza

Ordinanza n. 2632/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 00258/2026;

Giustizia amministrativa202604766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelarealtro

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 258/2026, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado e ha proposto, in via incidentale, domanda di sospensione della sua efficacia. Nel corso della camera di consiglio ha chiesto che l'istanza cautelare fosse dichiarata improcedibile, poiché era già stata fissata l'udienza per la trattazione del merito dell'appello al 19 novembre 2026. L'ordinanza non espone gli specifici motivi di appello, ma evidenzia che la sentenza aveva accertato circostanze relative al 2023 poste a fondamento della revoca del beneficio del gratuito patrocinio. Il Collegio ha ritenuto opportuno sollecitare le parti a chiarire, in vista della decisione di merito, se tali circostanze caratterizzassero anche le dichiarazioni rese dall'appellante ai fini del calcolo dell'indicatore ISEE.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'istanza cautelare, in ragione della fissazione dell'udienza per la trattazione del merito dell'appello. Non ha deciso il merito dell'impugnazione né ha confermato o riformato la sentenza di primo grado. In vista della decisione di merito, ha sollecitato le parti a chiarire il rapporto tra le circostanze accertate per il 2023, rilevanti per la revoca del gratuito patrocinio, e le dichiarazioni rese ai fini del calcolo dell'ISEE. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale della domanda e della decisione cautelare in appello; l'ordinanza non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l'appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • L'istanza cautelare proposta in appello può essere dichiarata improcedibile quando, su richiesta della parte appellante, la trattazione del merito sia stata già fissata a breve, rendendo non più attuale l'interesse alla sospensione della sentenza impugnata.
  • La dichiarazione di improcedibilità dell'istanza cautelare non definisce il merito dell'appello né comporta, di per sé, la conferma o la riforma della sentenza di primo grado.
  • Quando la decisione di merito dipende dal rapporto tra circostanze accertate in una determinata annualità e dichiarazioni rese ai fini dell'ISEE, il giudice può sollecitare le parti a chiarire se tali circostanze si riflettano anche nelle dichiarazioni rilevanti per il calcolo dell'indicatore.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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