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Sentenza

Sentenza n. 1027/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 436/2024 del Tribunale di Rimini.

Giustizia amministrativa202600192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 436/2024 del Tribunale di Rimini, relativo al beneficio della carta docente per due annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo del giudice ordinario. Il decreto, non opposto, è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., come attestato dalla cancelleria il 24 gennaio 2025, ed è stato notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al decreto ingiuntivo definitivo ed esecutivo, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione dell'Amministrazione un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, con facoltà di subdelega, entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto è divenuto esecutivo, come attestato dalla cancelleria; tale esecutività consente di pretenderne l'attuazione mediante il giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. può costituire titolo per il giudizio di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione obbligata.
  • La perdurante inerzia dell'Amministrazione nell'eseguire un decreto ingiuntivo esecutivo giustifica l'ordine giudiziale di dare esecuzione alle relative statuizioni entro un termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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