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Sentenza

Sentenza del 12/01/2017 n. 593 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Amministrazione ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila, sostenendo che la notifica dell’avviso di accertamento del 10 ottobre 1997 avesse interrotto la prescrizione con effetto permanente e che la successiva iscrizione a ruolo e notifica della cartella fossero tempestive. Il contribuente aveva invece eccepito la prescrizione triennale del credito relativo alla tassa automobilistica del 1994 e, in subordine, l’assenza del presupposto impositivo per avere perso il possesso del veicolo a seguito di demolizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione. Ha ritenuto tempestiva la notifica dell’avviso di accertamento, che ha fatto decorrere un nuovo termine triennale, ma ha rilevato che la cartella, consegnata per la spedizione il 13 gennaio 2001, è stata notificata oltre tale termine. La notifica della cartella non costituisce un atto idoneo a determinare un’interruzione permanente della prescrizione, non rientrando nelle ipotesi tassative previste dagli artt. 2943 e seguenti c.c. L’Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento di 500 euro di spese processuali, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Artt. 2943 e 2945 c.c.

    Gli atti interruttivi della prescrizione producono gli effetti previsti dalla legge; l’interruzione permanente opera solo nelle ipotesi tassativamente contemplate. Nel caso concreto, la notifica dell’avviso di accertamento ha fatto decorrere un nuovo termine triennale, mentre la cartella di pagamento non ha prodotto un’ulteriore interruzione permanente.

  • Art. 2697 c.c.

    La parte che intende far valere un diritto deve provarne i fatti costitutivi. La controversia ha riguardato anche la prova della tempestività degli atti di recupero e delle relative notifiche.

  • Legge n. 53 del 1983, art. 22

    Richiamata dall’Amministrazione in relazione alla disciplina della notificazione degli atti.

  • D.L. n. 41 del 1995, art. 43, comma 3

    Richiamato dall’Ufficio tra le disposizioni applicabili alla disciplina del recupero della tassa automobilistica.

  • D.L. n. 250 del 1995, art. 1, comma 27, lett. d)

    Richiamato dall’Amministrazione in relazione alla disciplina dei termini e del recupero del tributo automobilistico.

Massime di principio

  • La notifica tempestiva dell’avviso di accertamento può interrompere la prescrizione e far decorrere un nuovo termine, ma non rende indefinito il potere di riscossione dell’Amministrazione.
  • Dopo l’avviso di accertamento, la cartella di pagamento deve essere notificata entro il successivo termine di prescrizione applicabile; in caso contrario, il credito può essere dichiarato prescritto.
  • La notifica della cartella esattoriale non determina automaticamente un’interruzione permanente della prescrizione: occorre che l’atto rientri nelle ipotesi interruttive previste tassativamente dalla legge.
  • In una controversia sulla prescrizione è essenziale ricostruire con precisione la sequenza e le date di accertamento, iscrizione a ruolo e notificazione degli atti.
  • Se una prima notificazione processuale non va a buon fine per una causa non imputabile al notificante, la notificazione può conservare effetti dalla data iniziale purché il nuovo procedimento sia riattivato entro un termine ragionevole.
  • La decisione sulla prescrizione può essere sufficiente a definire la controversia senza esaminare nel merito ulteriori questioni, come la perdita del possesso del veicolo.

Testo integrale

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