Ordinanza n. 200/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto questorile di declaratoria di inammissibilità della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro stagionale e contestuale espulsione amministrativa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto del Questore della Provincia di Crotone che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro stagionale e disposto contestualmente l'espulsione amministrativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 286/1998. Sono stati inoltre impugnati il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis della l. 241/1990 e gli atti presupposti, connessi e conseguenti, comprese eventuali note dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguardava, in particolare, il mancato rispetto del termine di otto giorni per la presentazione presso la Prefettura ai fini della sottoscrizione del contratto di lavoro, nonché il ritardo nella presentazione dell'istanza di rilascio del titolo di soggiorno, presentata il 25 marzo 2025 a fronte di un ingresso avvenuto l'11 marzo 2024. Il ricorrente aveva prospettato giustificazioni connesse alla circostanza che il datore di lavoro si trovasse in provincia di Verona.
La decisione
Il TAR, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso non presentasse un fumus boni iuris sufficiente e ha respinto la domanda di sospensione. Ha considerato decisivo il mancato rispetto del termine di otto giorni per la presentazione presso la Prefettura, ritenendo non rilevante la localizzazione del datore di lavoro in provincia di Verona, circostanza non imprevedibile per il datore stesso. La mancata presentazione non è stata ritenuta adeguatamente giustificata, anche in ragione dell'ampio intervallo tra l'ingresso in Italia e la presentazione dell'istanza. Il TAR ha inoltre rilevato che il nulla osta era limitato a nove mesi e che tale termine era ampiamente decorso alla data di adozione del provvedimento impugnato. La tutela cautelare è stata quindi negata per mancanza di fumus, senza autonoma valorizzazione del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. 286/1998
Richiamato quale base normativa dell'espulsione amministrativa contestualmente disposta dal Questore.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale fondamento del preavviso di rigetto impugnato.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata negata perché, nella delibazione sommaria, mancava il fumus boni iuris e non risultavano integrati i presupposti per la sospensione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il mancato rispetto del termine previsto per la presentazione presso la Prefettura ai fini della sottoscrizione del contratto di lavoro può escludere il fumus boni iuris della domanda di annullamento del diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, quando l'omissione non sia adeguatamente giustificata.
- La circostanza che il datore di lavoro si trovi in una provincia diversa da quella competente per la procedura non giustifica di per sé la mancata presentazione nel termine, se tale circostanza era prevedibile per il datore di lavoro.
- L'ampio ritardo tra l'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e la presentazione dell'istanza di rilascio del titolo di soggiorno costituisce elemento rilevante nella valutazione cautelare della fondatezza della pretesa.
- La scadenza del periodo di validità del nulla osta al lavoro stagionale costituisce ulteriore elemento ostativo alla concessione della tutela cautelare contro il diniego del permesso di soggiorno, quando il nulla osta, limitato a nove mesi, sia già ampiamente scaduto alla data del provvedimento impugnato.
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