Cassazione Penale, Sentenza n. 45305/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati di traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/90, capo 1) e per delitti connessi alla detenzione, ricettazione e detenzione di armi (capi 157-159). Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto carenza di gravità indiziaria in relazione alle intercettazioni e ai fatti attribuitigli (in particolare la custodia di armi e la ricettazione di un'arma), nonché l'insussistenza delle esigenze cautelari per la mancata attualità del pericolo di reiterazione, stante la distanza temporale (fatti 2016-2019), la posizione di incensurato e l'attività lavorativa.
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato a verificare la conformità della motivazione ai canoni di logica e diritto e non a riesaminare i fatti già valutati dal giudice di merito. Ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione delle intercettazioni che indicavano il ruolo di Scalise come custode di armi, gestore di una "cassa" e esattore per conto dei Galiano, elementi che fondano la gravità indiziaria in relazione all'associazione e ai reati connessi. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia carceraria prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (reati di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90), sottolineando l'assenza di elementi idonei a superare tale presunzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'ordinanza di convalida e le decisioni del giudice in materia di misure cautelari, richiamata come procedimento seguito per la conferma dell’ordinanza cautelare
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Riferimento ai reati relativi al traffico di stupefacenti contestati; per tali reati opera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275 c.p.p., comma 3
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Norma relativa ad illeciti connessi (richiamata e in parte annullata dal Tribunale per uno dei capi), citata nel quadro fattuale
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura carceraria per i reati previsti dal D.P.R. 309/90; la presunzione è superabile solo con prove che dimostrino la rescissione dei legami con l'organizzazione
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al concetto di 'gravi indizi di colpevolezza' la cui insussistenza in Cassazione è sindacabile solo se tradotta in violazione normativa o manifesta illogicità della motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per disporre il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso
art. 94, comma 11-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di segnalazione/trasmissione degli atti alla cancelleria, come disposto dalla sentenza
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato alla verifica della correttezza logico-giuridica della motivazione: non è ammesso un nuovo apprezzamento dei fatti già valutati dal giudice di merito, salvo manifesta illogicità o violazione di legge
- Le conversazioni intercettate e la loro interpretazione costituiscono valutazione di fatto del giudice di merito; sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione che le utilizza è manifestamente illogica o irragionevole
- Per i reati di cui al D.P.R. 309/90 opera la presunzione relativa (art. 275, comma 3, c.p.p.) della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere: spetta alla difesa fornire elementi concreti e specifici per superare tale presunzione, ad es. la prova della cesura dei rapporti con l'organizzazione
- La distanza temporale tra i fatti e l'adozione della misura cautelare non elimina automaticamente l'attualità del pericolo di reiterazione; il giudice deve comunque motivare la prognosi in base alla personalità, alla modalità della condotta e al contesto socio-ambientale
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare basata su intercettazioni è essenziale contestare punti specifici del percorso motivazionale del giudice di merito, indicandone eventuali contraddizioni o carenze logiche, non limitandosi a generiche affermazioni di insufficienza probatoria
- Se si contesta la sussistenza di elementi fondamentali (es. ruolo nell'associazione, detenzione di armi, gestione di proventi), la difesa deve proporre riscontri fattuali alternativi o prove che rendano palesemente illogica l'inferenza del giudice
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