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Sentenza

Sentenza n. 4536/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti depositati il 17/3/2026: a - della delibera di G.R.C. n. 705/2025, pubblicata in data 3.11.2025, di presa d’atto dello stato di avanzamento delle attività tecnico-amministrative finalizzate alla conclusione delle procedure di gara su TPL su gomma, nella parte in cui hanno autorizzato una sostanziale revisione del prezzo per il Lotto di Caserta; b - della nota prot. n. 5353 del 29.9.2025, con la quale ACaMIR ha trasmesso Relazione di stima per l’adeguamento dei corrispettivi della gara TPL, con particolare riferimento al Lotto di Caserta; c - ove occorra, della nota di ACaMIR n. 5485 del 6.10.2025; d - ove occorra, dei Piani Economico Finanziari (PEF) aggiornati, elaborati dagli aggiudicatari e menzionati nella delibera impugnata; e - di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, con i quali si dispone la modifica del corrispettivo per le gare di TPL su gomma; f - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

Giustizia amministrativa202507002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR Campania, decidendo definitivamente sul ricorso e sui motivi aggiunti, li ha dichiarati inammissibili. Dal dispositivo non è possibile determinare se l’inammissibilità sia stata dichiarata per difetto di legittimazione o interesse, tardività, carenza di specificità, natura non immediatamente lesiva degli atti impugnati o altra ragione processuale. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera regionale di presa d’atto dello stato di avanzamento delle attività finalizzate alla conclusione delle procedure di gara per il TPL su gomma, nella parte relativa alla revisione del corrispettivo del lotto di Caserta, nonché gli atti di stima, i PEF aggiornati e gli atti presupposti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, la delibera della Giunta regionale concernente la presa d’atto dello stato di avanzamento delle attività tecnico-amministrative per la conclusione delle gare relative al trasporto pubblico locale su gomma, contestandola nella parte in cui avrebbe autorizzato una sostanziale revisione del prezzo del lotto di Caserta. Sono stati inoltre impugnati la relazione di stima dell’ACaMIR sull’adeguamento dei corrispettivi, una successiva nota dell’Agenzia, i Piani economico-finanziari aggiornati predisposti dagli aggiudicatari e gli ulteriori atti istruttori, presupposti, connessi e consequenziali. Il testo del dispositivo non espone i singoli motivi di censura né le ragioni specifiche dell’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 120, comma 11, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nel provvedimento, ma dal solo dispositivo non è ricavabile l’interpretazione concretamente applicata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTrasporto pubblico localeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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