Cassazione Penale, Sentenza n. 17025/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 25/09/2024 con cui la Corte d'Appello di Lecce aveva rigettato l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione, avanzata da Evangelista dopo la dichiarazione di assenza e la condanna pronunciata dal Tribunale di Lecce il 23/11/2023 (irrevocabile il 24/12/2023). Il ricorrente deduceva violazione o errata applicazione degli artt. 420-bis, 629-bis e 175 c.p.p., sostenendo che la misura corretta fosse la restituzione nel termine perché: 1) il difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 1, c.p.p. non aveva mai cercato di mettersi in contatto con lui; 2) anche il difensore nominato in udienza ex art. 97, comma 4, c.p.p. non lo aveva contattato; 3) la notificazione del decreto di citazione a giudizio era stata effettuata ad una persona indicata come "moglie convivente" (Portanova Mariagrazìa), senza certezza della sua identificazione, così che non ci sarebbe stata prova dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, quando l'imputato è stato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p. (come nel caso di specie), il rimedio esperibile per far valere la mancata conoscenza del processo è la rescissione del giudicato prevista dall'art. 629-bis c.p.p. (e non la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.), sulla base della normativa introdotta dalla legge 28/04/2014 n.67 e successive modifiche. La Corte ha inoltre ricordato l'orientamento consolidato secondo cui l'istanza di restituzione non può essere riqualificata quale richiesta di rescissione, perché il principio di conservazione dell'atto introduttivo dell'impugnazione non si estende alla restituzione, che non è impugnazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare, in via equitativa, la somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 420-bis cod. proc. pen.
Disciplina la dichiarazione di assenza dell'imputato e regola il processo in assenza; quando applicata, determina l'applicabilità del rimedio rescissorio previsto dalla normativa successiva alla legge 2014.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Prevede il rimedio della rescissione del giudicato per i procedimenti celebrati in assenza; è il rimedio corretto per far valere la mancata conoscenza del processo in presenza di declaratoria di assenza ex art. 420-bis.
art. 175 cod. proc. pen.
Disciplina la restituzione nel termine per proporre impugnazione; la Corte rileva che tale istituto continua ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla legge n.67/2014 e non è il rimedio esperibile per i processi definiti dopo l'introduzione del processo in assenza.
art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
Il principio di conservazione degli atti processuali previsto da tale disposizione si applica ai rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito; non opera quindi per la restituzione nel termine, impedendo la riqualificazione automatica di tale istanza in rescissione del giudicato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità.
legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 5)
Ha introdotto la disciplina del processo in assenza e il rimedio della rescissione del giudicato; la modifica ha determinato la disapplicazione dell'istituto della restituzione nel termine nei processi celebrati secondo la nuova disciplina.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ulteriore intervento normativo rilevante per la disciplina del procedimento in assenza (menzionato nella motivazione come aggiornamento normativo).
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma a favore della cassa delle ammende, con esclusione della responsabilità per colpa grave quando non risultano elementi che la configurino.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p., il rimedio corretto per contestare la mancata conoscenza del processo è la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., non la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.
- L'istanza di restituzione nel termine non può essere automaticamente riqualificata come richiesta di rescissione: il principio di conservazione non opera per la restituzione, essendo essa non considerata un'impugnazione dal codice.
- Per far valere la mancata effettiva conoscenza del processo in procedimenti in assenza è necessario proporre la rescissione e fornire prove adeguate; il mero riferimento all'omissione di contatti da parte dei difensori d'ufficio o a notifiche effettuate a conviventi richiede valutazione probatoria e non costituisce automaticamente forza maggiore.
- Presentare il rimedio procedurale sbagliato (es. restituzione anziché rescissione) espone al rigetto per inammissibilità e a condanna alle spese e, possibilmente, a versamento alla cassa delle ammende anche se non si ravvisa dolo.
- Per ridurre il rischio di perdere i rimedi processuali, l'imputato o la difesa dovrebbero tempestivamente determinare quale azione procedurale sia pertinente (rescisione vs restituzione), documentare i contatti tra difensore e assistito e la regolarità delle notifiche (identificazione del destinatario, modalità e data).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16963/2025 del 07/05/2025
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16964/2025 del 07/05/2025
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16965/2025 del 07/05/2025
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16966/2025 del 07/05/2025
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16967/2025 del 07/05/2025
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16968/2025 del 07/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →