Ordinanza n. 3553/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale del 10 febbraio 2026 della Tredicesima Sottocommissione per l’esame di avvocato istituita presso la Corte d’Appello di Milano nella parte in cui esprime una valutazione insufficiente (pari a 15/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato dal numero 965; - della conseguente non ammissione della ricorrente alle prove orali dell’esame di avvocato per la sessione 2025, in imminente corso di svolgimento presso la Corte d’Appello di Roma; - del verbale di Riunione Plenaria del 13 gennaio 2026 della “Segreteria degli esami di Avvocato” istituita presso la Corte d’Appello di Milano cui hanno partecipato i Presidenti, i Vicepresidenti e i Componenti delle “Sottocommissioni Esami Avvocato”, laddove ha ritenuto che “In caso di correzione con esito non sufficiente del singolo compito, la Presidente intende adottare il principio secondo cui l’onere della motivazione è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica, ma eloquente, di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, ovvero richiamato dai precedenti atti, ivi inclusi le “Indicazioni Operative impartite dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Dir. Gen. Affari interni – Ufficio II in data 14.11.2025”, e il “verbale n. 2 del 05.12.2025 della Commissione Centrale” richiamati nel citato verbale della Tredicesima Sottocommissione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della sottocommissione per l'esame di avvocato recante la valutazione di 15/30 dell'elaborato e la conseguente non ammissione alle prove orali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale del 10 febbraio 2026 con cui la Tredicesima Sottocommissione per l'esame di avvocato presso la Corte d'Appello di Milano ha attribuito il punteggio insufficiente di 15/30 al suo elaborato, contrassegnato dal numero 965, determinandone la non ammissione alle prove orali della sessione 2025. Sono stati inoltre impugnati il verbale della riunione plenaria del 13 gennaio 2026, nella parte in cui ha ritenuto sufficiente la motivazione mediante attribuzione del solo punteggio numerico, nonché gli ulteriori atti presupposti, inclusi le indicazioni operative ministeriali e il verbale della Commissione Centrale. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di legittimità dedotti dalla ricorrente, ma dà conto della contestazione della valutazione insufficiente e della motivazione fondata sul solo punteggio numerico.
La decisione
Nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, il TAR ha respinto la domanda di sospensione. Ha ritenuto che il ricorso non presentasse profili di evidente fondatezza e, in particolare, che la valutazione tecnico-discrezionale della commissione non apparisse manifestamente illogica. Ha inoltre escluso la sussistenza del pericolo di danno grave e irreparabile, osservando che la prova orale avrebbe potuto, in tesi, essere sostenuta successivamente in caso di esito positivo del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha escluso sia l'evidente fondatezza del ricorso sia il pericolo di danno grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, la valutazione tecnico-discrezionale di una commissione esaminatrice non può essere sospesa in assenza di profili di manifesta illogicità.
- La tutela cautelare richiede una verifica sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora; la loro assenza giustifica il rigetto della domanda di sospensione.
- La possibilità di sostenere successivamente la prova orale, in caso di esito positivo del giudizio di merito, può escludere il pericolo di un danno grave e irreparabile derivante dalla temporanea non ammissione.
Come è indicizzato
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