Cassazione Penale, Sentenza n. 27616/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 06/12/2021 che aveva dichiarato "non doversi procedere" per estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129, comma 1, c.p.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciare l'assoluzione invece della declaratoria di estinzione, perché dagli atti (capitolato d'appalto con art. 22 che attribuiva allo appaltatore la gestione e lo smaltimento dei fanghi, atto di delega esterna del 2012, nomina di un responsabile del servizio ambiente dal 2008, deposizioni probatorie che attesterebbero la regolarizzazione degli scarichi dal settembre 2013) emergerebbe l'insussistenza della colpevolezza del sindaco e quindi la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione immediata ai sensi dell'art.129 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il ricorrente non ha allegato in cassazione la documentazione richiamata e, soprattutto, le questioni dedotte richiedevano valutazioni di fatto (accertamento del dolo o della colpa del sindaco, valutazione delle risultanze contrapposte) che non sono sindacabili in sede di legittimità ai fini dell'applicazione restrittiva dell'art.129 c.p.p. (la formula "assoluzione" ex art.129 cpv. è riservata ai casi in cui l'insussistenza del fatto o l'innocenza emergano in modo "ictu oculi" dagli atti). In presenza della prescrizione e dell'assenza di rinuncia alla causa di estinzione, il giudice di merito ha correttamente pronunciato la sentenza di non doversi procedere. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Applicazione restrittiva: la pronuncia di assoluzione ex art.129 cpv. è ammessa solo quando l'insussistenza del fatto o l'innocenza dell'imputato emergono dagli atti in modo evidente, senza necessità di valutazioni di merito.
art. 256 D.Lgs. n.152/2006
Norma ambientale penale relativa alla gestione illecita dei rifiuti; nel caso riguarda l'abbandono/deposito incontrollato di fanghi di depurazione come fattispecie contestata.
art. 142 D.Lgs. n.42/2004
Norma del codice dei beni culturali e del paesaggio richiamata nel capo d'imputazione; nel contesto è stata contestata in relazione agli effetti sull'ambiente/paesaggio derivanti dall'abbandono dei fanghi.
art. 107 D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico enti locali)
Richiamata la distinzione tra funzioni di indirizzo/controllo degli organi politici e compiti di gestione dei dirigenti, ma ribadito che il sindaco conserva doveri di programmazione, controllo e intervento in situazioni urgenti e di pericolo per la salute o l'ambiente.
Massime di principio
- Per ottenere l'assoluzione in Cassazione ai sensi dell'art.129 c.p.p. è necessario che l'insussistenza del fatto o l'innocenza emergano dagli atti in modo evidente e non richiedano alcuna valutazione di merito; altrimenti la questione è rimessa al giudice del merito.
- In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale allegare e depositare i documenti decisivi richiamati: la mancata allegazione può portare all'inammissibilità o al rigetto del ricorso.
- La delega o l'affidamento a terzi della gestione operativa di servizi comunali (es. depuratori) non esclude automaticamente responsabilità penale del sindaco: permangono doveri di programmazione, controllo e intervento in casi di pericolo per salute o ambiente.
- Quando si verifica la prescrizione e non vi è rinuncia alla causa di estinzione, il giudice di merito può dichiarare non doversi procedere anche se sussistono dubbi di merito; la conversione in assoluzione è possibile solo se l'innocenza emerge chiaramente dagli atti.
- Le questioni relative a valutazioni di colpa/dolo e alla ponderazione delle prove restano tipicamente materie di merito non sindacabili in sede di legittimità, salvo che la prova dell'innocenza sia manifestamente palese.
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