Cassazione Civile, Sentenza n. 9902/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della CTR Sardegna che, in appello, aveva riformato la decisione di primo grado accogliendo l’appello della Marina di Villasimius contro un avviso di accertamento/ diniego di rimborso TARSU/TIA per l’anno 2012 (importo euro 242.156,24) relativo alla concessione demaniale per la gestione del porto turistico. Il Comune deduceva la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), lamentando che la CTR non avrebbe verificato se la contribuente avesse prodotto il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti relativo all’anno 2012, documento che secondo il Comune la società non avrebbe prodotto e che sarebbe stato decisivo per la sua pretesa impositiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure: la doglianza era diretta non a una violazione delle regole sull'onere della prova ma a una diversa valutazione delle prove di merito (inammissibile in cassazione) e la decisione di merito si era fondata sul profilo della competenza impositiva dell'Autorità Marittima/Portuale (esenzione dell'area demaniale), non sulla produzione del Piano di raccolta. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 7.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15% sui compensi e accessori di legge; è stato altresì disposto l'obbligo, se dovuto, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nella misura prevista per il ricorso.
Norme richiamate
art. 2697 cod. civ.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'attribuzione dell'onere della prova; la Corte ha precisato che la norma si applica solo se il giudice ha effettivamente spostato l'onere probatorio su parte diversa da quella cui spettava, mentre nel caso di specie non vi è stato alcuno spostamento: la decisione si è basata su questioni di competenza impositiva.
art. 115 cod. proc. civ.
Invocato per censurare l'asserita omissione di esame di documenti; la Corte ha ricordato che la violazione dell'art. 115 ricorre solo se il giudice ha fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o su atti officiosi fuori dai poteri, mentre non è consentito contestare la valutazione comparativa delle prove ammesse nel processo.
art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Norma di legittimità richiamata per dedurre la violazione di legge; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché attiene alla valutazione delle prove di merito e non a un concreto vizio di diritto ascrivibile alla norma impugnata.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nella motivazione per distinguere la legittima valutazione comparativa delle prove (attribuire più peso ad alcune prove rispetto ad altre) dall'ipotesi di uso di prove non introdotte; tale attività valutativa rientra nei poteri del giudice di merito.
art. 5, commi 1 e 5, d.lgs. 24 giugno 2003 n. 182
Richiamato in relazione alla disciplina dei Piani di raccolta e gestione dei rifiuti nell'ambito portuale: la Corte ha osservato che l'elaborazione del Piano attiene allo smaltimento di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico (materia riservata alle Autorità portuali/marittime) e non alla potestà impositiva comunale sui rifiuti urbani.
art. 9, d.lgs. 24 giugno 2003 n. 182
Richiamato per affermare che i Comuni non hanno potestà impositiva sui rifiuti relativi alle attività di competenza delle Autorità portuali/marittime; tale principio ha sorretto la decisione di merito sull'esenzione dell'area demaniale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato per disporre l'ulteriore versamento, da parte del ricorrente, dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, qualora dovuto, in relazione all'inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato in connessione con il precedente comma per la determinazione dell'eventuale ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Una censura in cassazione che contesti la valutazione delle prove di merito è generalmente inammissibile: è necessario dimostrare che il giudice ha basato la decisione su prove non introdotte o su atti officiosi oltre i poteri (art.115 c.p.c.).
- La mancata produzione di un documento in giudizio può costituire motivo di cassazione solo se si dimostra che, se esaminato, avrebbe certamente determinato una decisione diversa (non una mera probabilità).
- L'art. 2697 c.c. tutela la corretta ripartizione dell'onere della prova; la cassazione è fondata solo se si prova che il giudice ha effettivamente spostato l'onere probatorio su parte diversa da quella cui spettava.
- Quando la controversia riguarda la competenza impositiva su aree demaniali portuali, il tema decisivo può essere la competenza dell'Autorità Marittima/Portuale e l'esenzione, rendendo irrilevante la documentazione relativa al piano di raccolta se questa attiene a rifiuti navali non soggetti alla potestà impositiva comunale.
- In procedimenti tributari, prima di sollevare questioni di inammissibilità o vizio di diritto in cassazione, è utile verificare se la censura riguarda valutazioni di fatto (inammissibili) o questioni di diritto/materiali (ammissibili).
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare il versamento di contributi aggiuntivi (es. contributo unificato supplementare) a carico del ricorrente.
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