Sentenza n. 157/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento - del diniego esplicito del 23.09.25 sull’istanza di accesso agli atti, trasmessa, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e successive modifiche, in data 14.08.2025 a mezzo PEC dal Ricorrente al Corpo Forestale, sopra meglio individuato, al fine prendere visione e estrarre copia di tutta la documentazione meglio indicata nell’istanza medesima; - nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti. Nonché per la declaratoria di accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 14.08.2025, con conseguente ordine all’ Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti relativi alle segnalazioni del Corpo Forestale alle autorità competenti sul degrado ambientale e sull’abbandono di rifiuti lungo una strada comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego, o parziale diniego, opposto all’istanza del 14 agosto 2025, con la quale aveva chiesto copia o prova formale delle segnalazioni eventualmente inviate dal Corpo Forestale al Comune, all’ARPA, alla Polizia Locale e ad altre autorità in relazione al degrado ambientale e all’abbandono di rifiuti lungo la strada comunale “Bingia e Spada” in agro di Quartu Sant’Elena. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti e dell’art. 3 della l. 241/1990, il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 116 c.p.a. Il ricorrente ha sostenuto di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, poiché la strada conduce alla propria abitazione e alla propria attività economica, e di necessitare degli atti per verificare la correttezza dell’operato amministrativo. Ha inoltre contestato che l’amministrazione non avesse dichiarato formalmente l’inesistenza degli atti relativi agli anni 2024-2025 e ha ritenuto insufficiente il generico riferimento al possibile coinvolgimento dell’autorità giudiziaria, in assenza dell’indicazione dell’autorità procedente, del numero del procedimento e della concreta incidenza del segreto istruttorio. Ha infine sostenuto che gli atti richiesti avessero natura amministrativa e non fossero coperti dal segreto di cui all’art. 329 c.p.p.
La decisione
Nel corso del giudizio la Regione ha rappresentato di avere riesaminato la vicenda in autotutela, a seguito di un supplemento istruttorio, e di avere adottato il provvedimento prot. 79079 del 4 novembre 2025, trasmettendo al ricorrente tutti gli atti amministrativi pertinenti all’istanza di accesso. Il TAR ha ritenuto tale sopravvenienza integralmente satisfattiva del bene della vita perseguito, dichiarando cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state compensate, con eccezione del rimborso del contributo unificato, posto a carico dell’amministrazione resistente, anche in considerazione del fatto che l’istanza originaria non individuava uno specifico arco temporale cui riferire le segnalazioni.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina il diritto di accesso documentale esercitato dal ricorrente; la controversia è stata definita senza una decisione di merito sulla spettanza dell’accesso, poiché l’amministrazione ha successivamente trasmesso gli atti richiesti.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione del diniego.
art. 116 c.p.a.
Richiamato dal ricorrente quale disposizione processuale applicabile alla tutela giurisdizionale del diritto di accesso.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa del ricorrente è integralmente soddisfatta nel corso del giudizio; il TAR lo ha applicato alla trasmissione sopravvenuta di tutti gli atti pertinenti.
art. 329 c.p.p.
Invocato nel ricorso con riguardo al segreto istruttorio, ma non esaminato nel merito dal TAR per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio di accesso, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento e trasmette integralmente gli atti pertinenti, soddisfacendo il bene della vita richiesto dal ricorrente.
- Nel giudizio di accesso, la trasmissione sopravvenuta della documentazione richiesta elimina l’interesse alla decisione sull’originario diniego, purché abbia portata integralmente satisfattiva rispetto all’istanza azionata.
- Anche quando viene dichiarata la cessazione della materia del contendere, il giudice può porre a carico dell’amministrazione il rimborso del contributo unificato, compensando invece le ulteriori spese di lite in ragione del contenuto e della formulazione dell’istanza originaria.
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