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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17048/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal provvedimento con cui il comune ha intimato alla società concessionaria storica di cessare ogni attività di cremazione e di liberare l'immobile destinato a tempio crematorio nel cimitero comunale, in vista della cessazione del diritto di superficie e dell'acquisizione del bene al patrimonio comunale. La società aveva impugnato tali atti sostenendo che la concessione del 1884, a tempo indeterminato e connessa a un proprio diritto originario, non poteva ritenersi automaticamente estinta per effetto della legge n. 130 del 2001; secondo la ricorrente il comune avrebbe dovuto seguire la procedura di revoca prevista dalla legge sul procedimento amministrativo o, in alternativa, la municipalizzazione/riscatto ex r.d. n. 2578 del 1925, senza che il giudice amministrativo potesse introdurre una estinzione automatica della concessione e l'acquisizione automatica delle opere. Con i sette motivi di ricorso per cassazione la società ha denunciato principalmente difetto di giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato: avrebbe creato nuove norme, con efficacia retroattiva, sull'automatica estinzione delle concessioni perpetue e sull'automatica acquisizione del bene, avrebbe sostituito la disciplina del regolamento di polizia mortuaria e delle norme interne ed europee invocate, avrebbe invaso la discrezionalità amministrativa e il merito dell'azione pubblica, oltre a pronunciarsi su profili patrimoniali riservati alla giurisdizione ordinaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi sei motivi perché, pur formalmente prospettati come motivi inerenti alla giurisdizione, contestavano in realtà il modo in cui il Consiglio di Stato aveva interpretato e applicato la legge, cioè un error in iudicando e non un eccesso di potere giurisdizionale. La Corte ha ribadito che il sindacato ex art. 111, comma 8, Cost. è limitato ai soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non consente di censurare il cattivo esercizio della giurisdizione, neppure quando si assuma una violazione del diritto dell'Unione o della CEDU. Ha inoltre escluso che il Consiglio di Stato abbia creato una norma nuova o invaso il merito amministrativo, osservando che si è limitato a interpretare l'art. 6, comma 2, della legge n. 130 del 2001 e il mutato regime dei crematori. Ha infine ritenuto infondato il settimo motivo, perché la decisione amministrativa e quella del Consiglio di Stato riguardavano solo la cessazione del rapporto concessorio e non le controversie patrimoniali su indennità, canoni o corrispettivi, devolute eventualmente al giudice ordinario. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione; non è consentito sindacare il mero error in iudicando o il cattivo esercizio della giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    consente il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti alla giurisdizione, non per contestare l'interpretazione o applicazione della legge compiuta dal giudice speciale.

  • art. 110 c.p.a.

    conferma il limite del sindacato della Corte di cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 375 c.p.c.

    dopo la riforma, la pubblica udienza è riservata ai casi previsti dalla legge, mentre negli altri casi la decisione avviene in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    regola la definizione camerale del ricorso nei casi non destinati alla pubblica udienza.

  • art. 6, comma 2, L. n. 130 del 2001

    "La gestione dei crematori spetta ai comuni"

    è la base normativa da cui la Corte e il Consiglio di Stato desumono il mutato regime pubblico della gestione dei crematori e l'incompatibilità con una gestione privata concorrente.

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    nelle concessioni di beni pubblici la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo copre le controversie sugli atti e provvedimenti relativi al rapporto concessorio, restando al giudice ordinario quelle su indennità, canoni e altri corrispettivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU

    invocato dalla ricorrente, ma la Corte non ne ammette l'uso per ampliare il sindacato di giurisdizione oltre i limiti interni fissati dall'ordinamento.

  • artt. 41 e 42 Cost.

    invocati dalla ricorrente a tutela della libertà d'iniziativa economica e della proprietà, ma non ritenuti idonei a fondare un motivo inerente alla giurisdizione.

  • artt. 24 e 25 r.d. n. 2578 del 1925

    invocati dalla ricorrente per sostenere la necessità di municipalizzazione/riscatto, ma la Corte ritiene che la questione attenga al merito interpretativo, non ai limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 21-quinquies L. n. 241 del 1990

    richiamato dalla ricorrente come disciplina della revoca, ma la doglianza è stata ritenuta estranea al sindacato per motivi di giurisdizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato, la nozione di "motivi inerenti alla giurisdizione" è di stretta interpretazione: non comprende le censure che investono l'interpretazione della legge o la correttezza della decisione nel merito, anche se formulate come eccesso di potere giurisdizionale.
  • L'eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice speciale eserciti poteri riservati al legislatore o alla pubblica amministrazione, oppure quando neghi la propria giurisdizione sul presupposto erroneo che la controversia sia in assoluto non decidibile; non ricorre quando il giudice si limiti a interpretare sistematicamente la normativa applicabile.
  • La dedotta violazione del diritto dell'Unione europea o della CEDU non si traduce, di per sé, in un difetto di giurisdizione sindacabile ex art. 111, comma 8, Cost., ma resta un possibile vizio di legittimità della decisione non devoluto al controllo delle Sezioni Unite.
  • Nelle controversie relative a concessioni di beni pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo copre la verifica della legittimità degli atti autoritativi che incidono sul rapporto concessorio; restano al giudice ordinario solo le liti aventi contenuto meramente patrimoniale, come quelle su indennità, canoni o corrispettivi.
  • Il controllo sulla sfera del merito amministrativo non è configurabile quando il giudice amministrativo rigetta l'impugnazione e conferma l'atto amministrativo, perché in tal caso non sostituisce la propria valutazione a quella dell'amministrazione ma si limita a negare la sussistenza dei vizi dedotti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcessioni di beni pubbliciTitolo esecutivo
RamiProcesso civileContrattiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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