Sentenza del 27/01/2017 n. 2115 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, sostenendo che gli immobili strumentali all’attività agricola dei soci dovessero essere esenti da ICI anche se accatastati in categoria D/8. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 207/2008, art. 23, comma 1-bis, del D.L. n. 557/1993, art. 9, del D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, comma 1, lett. a), e dell’art. 53 Cost., ritenendo non decisiva la classificazione catastale rispetto all’effettiva strumentalità agricola degli immobili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la legittimità dell’avviso di accertamento ICI 2007 emesso dal Comune di Lugo. Ha ribadito che, ai fini dell’esenzione per ruralità, è determinante la classificazione catastale nelle categorie A/6, per gli immobili abitativi, o D/10, per quelli strumentali. Un immobile accatastato in una categoria diversa, come la D/8, resta assoggettato all’ICI, salvo che il contribuente impugni il classamento per ottenere il riconoscimento della ruralità. La cooperativa è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.500 euro oltre accessori e rimborso forfettario.
Norme richiamate
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c.
La norma individua i requisiti sostanziali della ruralità, ma il loro riconoscimento ai fini ICI deve risultare dalla classificazione catastale o dall’annotazione catastale prevista dalla disciplina successiva.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)
Non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità.
L’esclusione dalla nozione di fabbricato imponibile opera per gli immobili catastalmente riconosciuti come rurali.
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14/2009
Non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità.
La disposizione, di natura interpretativa e retroattiva, conferma che il riconoscimento catastale della ruralità è decisivo per l’esclusione dall’ICI.
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis
I contribuenti avevano la facoltà di presentare domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categorie A/6 e D/10.
La norma ha previsto una procedura specifica per regolarizzare il classamento catastale e ottenere il riconoscimento della ruralità, anche con effetti retroattivi nei limiti stabiliti.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14-bis
Le domande di variazione producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità.
Gli effetti del riconoscimento della ruralità possono operare anche mantenendo il classamento originario, secondo le modalità previste dalla disciplina catastale.
D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter
Le domande di variazione catastale e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente.
La disposizione ammette, a determinate condizioni, l’efficacia retroattiva del riconoscimento catastale della ruralità.
Cass., Sezioni Unite, n. 18565/2009
Per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l'oggettiva classificazione catastale.
La sentenza costituisce il principio guida: il giudice tributario non può riconoscere incidentalmente la ruralità di un immobile già accatastato in una categoria non rurale; il contribuente deve contestare il classamento.
Massime di principio
- Per ottenere l’esenzione ICI, o il trattamento fiscale favorevole collegato alla ruralità, non è sufficiente dimostrare che l’immobile sia concretamente utilizzato per attività agricola: occorre che la ruralità risulti dal catasto secondo le forme previste.
- Un immobile strumentale accatastato in categoria diversa dalla D/10, come la D/8, è normalmente imponibile finché il contribuente non ottiene o impugna il riconoscimento della ruralità catastale.
- La contestazione del classamento catastale deve essere proposta autonomamente e tempestivamente; non è normalmente possibile chiedere al giudice tributario di accertare incidentalmente la ruralità durante il giudizio contro l’avviso ICI.
- Il contribuente che invoca l’esenzione deve verificare preventivamente categoria catastale, annotazioni di ruralità e requisiti sostanziali previsti dall’art. 9 del D.L. n. 557/1993.
- In presenza di una categoria catastale A/6 o D/10, il Comune che intenda comunque assoggettare l’immobile all’imposta deve contestare autonomamente tale classificazione.
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