Cassazione Civile, Ordinanza n. 30095/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Un committente aveva convenuto una società davanti al Tribunale chiedendo, in via principale, il risarcimento del danno per l'inadempimento dell'obbligo di completare opere residue previste da un capitolato allegato a un contratto di lavori edili stipulato con altra società; in subordine, la restituzione di euro 10.000 corrisposti alla società convenuta a titolo di indebito oggettivo; in ulteriore subordine, un indennizzo per arricchimento senza causa. La società convenuta aveva sostenuto di avere fornito soltanto una cucina e di essere estranea al contratto di appalto originario. Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova del rapporto contrattuale tra le parti e aveva accolto la domanda di ripetizione dell'indebito per la somma di euro 10.000. La società aveva proposto appello, chiedendo anche l'ammissione di prove non accolte in primo grado, ma la Corte d'appello aveva confermato integralmente la decisione. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 183 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente addossato alla convenuta l'onere di provare la mancanza di causa debendi; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 91 e 96 c.p.c. per l'erronea condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, formalmente prospettato come violazione delle regole sull'onere della prova, mirasse in realtà a contestare il mancato assolvimento dell'onere probatorio e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, attività non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva correttamente ritenuto provati il pagamento e la mancanza di un titolo idoneo a giustificarlo, senza violare gli artt. 2033 e 2697 c.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto un non motivo, essendo corretta l'applicazione dei principi di soccombenza e causalità nella liquidazione delle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, trattandosi di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 dichiarato inammissibile, la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
regola la ripetizione dell'indebito oggettivo; la Corte conferma che occorre provare il pagamento e la mancanza di un titolo idoneo a giustificarlo.
art. 2697 c.c.
viene richiamato per affermare che la censura sulla distribuzione dell'onere della prova è in realtà una critica all'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel primo motivo, ma senza che la Corte ravvisi una violazione effettiva nella decisione impugnata.
art. 183 c.p.c.
richiamato nel primo motivo in relazione alle istanze istruttorie, ma la censura è stata ritenuta diretta a una rilettura delle prove.
art. 360 n. 3 c.p.c.
viene indicato come parametro di ricorso per violazione di legge, ma la doglianza è stata qualificata come inammissibile perché rivolta al merito.
art. 91 c.p.c.
richiamato per le spese, ma la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio di soccombenza.
art. 96 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese, senza che emergesse una concreta violazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura sulla violazione dell'onere della prova in una critica alla valutazione delle prove e al mancato convincimento del giudice di merito.
- La doglianza ex art. 2033 c.c. richiede, per essere scrutinata sul piano della violazione di legge, che si confronti con gli elementi costitutivi della ripetizione dell'indebito; se la sentenza accerta pagamento e mancanza di titolo, la censura tende al merito ed è inammissibile.
- La scelta del giudice di merito di non ammettere una prova testimoniale per genericità o irrilevanza non è sindacabile in cassazione quando la censura mira solo a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il motivo di ricorso sulle spese è inammissibile quando non individua una concreta violazione delle regole di soccombenza e causalità e si limita a riproporre doglianze prive di effettiva specificità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 comporta, in presenza dei presupposti di legge, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29920/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29921/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29922/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29923/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29925/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29928/2022 del 13/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →