Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 276/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento 1. – della comunicazione AGEA di Prot. n. AGEA.AGA.2022.36478 del 12.10.2022 e ricevuta dal ricorrente il 24.10.2022, ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con n. 5 allegati, con la quale è stato comunicato il “ricalcolo” del prelievo imputato al ricorrente per i periodi 1995/96 e 1996/97, oltre interessi dal 07.10.1999; 2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro nazionale dei debiti istituto presso l'Agea di cui all'art. 8-ter, L. n. 33/09 (citato nella comunicazione sopra descritta, non allegato e non conosciuto), nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente;

Giustizia amministrativa202201137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare imputato per i periodi 1995/96 e 1996/97, con interessi, e atti connessi, incluso l’aggiornamento del Registro nazionale dei debiti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola ha impugnato la comunicazione AGEA del 12 ottobre 2022, ricevuta il 24 ottobre 2022, con cui era stato comunicato il ricalcolo del prelievo supplementare relativo ai periodi 1995/96 e 1996/97, oltre agli interessi decorrenti dal 7 ottobre 1999, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti, compreso l’eventuale aggiornamento del Registro nazionale dei debiti. Nel corso del giudizio, con memoria del 5 dicembre 2025, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l’atto impugnato era divenuto inefficace per effetto dell’art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023. La disposizione stabilisce che le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sostituite da quelle effettuate secondo la nuova disciplina.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, conformemente alla richiesta della ricorrente. Il giudice ha ritenuto decisiva la sopravvenienza normativa, poiché la comunicazione impugnata, anteriore all’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 69/2023, era divenuta priva di effetto ed era destinata a essere sostituita da una nuova comunicazione conforme alla disciplina sopravvenuta. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché AGEA non si è costituita in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, comma 4, d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023

    Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti

    Le comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e devono essere sostituite da nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta; tale inefficacia determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’impugnazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non esplicita ulteriori effetti interpretativi.

Massime di principio

  • Quando una disposizione sopravvenuta rende privo di effetto l’atto amministrativo impugnato e ne prevede la sostituzione, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sull’impugnazione dell’atto originario e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse formulata dal ricorrente può condurre alla declaratoria di improcedibilità quando sia confermata da una sopravvenienza normativa che abbia eliminato gli effetti giuridici dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.