Cassazione Penale, Sentenza n. 23997/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva accolto il reclamo del detenuto contro il mancato inserimento di una serie di prodotti alimentari nell'elenco dei beni acquistabili (modello 72) per i detenuti 41-bis e contro il divieto della Direzione di cucinare al di fuori delle fasce orarie; il Ministero sosteneva che la decisione avesse erroneamente interpretato la sentenza della Corte Costituzionale n.186/2018, che non giustificherebbe un diritto indiscriminato all'acquisto di qualsiasi bene di pregio, e che la regolamentazione degli orari di cottura sia legittima come misura organizzativa e di ordine interno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i rilievi del Ministero sulla preclusione all'acquisto dei prodotti inclusi nel "modello 72", confermando che il divieto è illegittimo salvo che l'acquisto sia contrastante con le esigenze specifiche del regime 41-bis (prevenzione delle comunicazioni con l'esterno o della creazione di posizioni di supremazia). Tuttavia la Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla prescrizione che vietava la cottura al di fuori di specifiche fasce orarie: ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato se la limitazione sia applicata solo ai 41-bis e se in concreto essa sia giustificata o invece discriminatoria e irragionevole; per questo ha annullato l'ordinanza su quel punto e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. Pen.
La norma giustifica il regime differenziato per esigenze di sicurezza e prevenzione delle comunicazioni e della creazione di posizioni di supremazia; tuttavia non legittima in sè il divieto generalizzato di acquistare alimenti inclusi nel modello 72 se tali acquisti non contrastano con le esigenze del regime.
art. 69, comma 6, lett. b) l. n. 354/75 (Ord. Pen.)
Citate dal ricorrente come riferimento formale per censurare la decisione del Tribunale; la Corte non ha ritenuto fondate le censure nella parte relativa all'elenco dei prodotti acquistabili.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2018
ha dichiarato illegittimo il divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti a regime differenziato
La sentenza costituzionale ha riconosciuto la possibilità per i detenuti 41-bis di preparare/cucinare cibi in cella in certi limiti; però non esclude che l'Amministrazione possa stabilire modalità organizzative ragionevoli.
art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230/2000
Richiamato per il principio secondo cui è ammessa, entro limiti, la possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e preparare cibi semplici in cella; costituisce parametro per bilanciare diritto e esigenze organizzative.
Cass. Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021
Precedente secondo cui è illegittima la disposizione amministrativa che vieti l'acquisto di generi alimentari compresi nel modello 72 se tali acquisizioni non ostacolano le esigenze del regime 41-bis.
Cass. Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020 (dep. 2021)
Precedente che ammette la legittimità di divieti di cottura in determinate fasce orarie se riguardano tutti i detenuti e costituiscono ragionevole misura organizzativa; se invece applicati solo ai 41-bis possono avere carattere discriminatorio.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme di diritto processuale penale richiamate come base delle censure di cassazione relative a violazione di norme e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria; la Corte valuta tali censure e accoglie la parte relativa alla motivazione sulle fasce orarie.
Massime di principio
- I detenuti sottoposti al regime 41-bis non possono essere automaticamente esclusi dall'elenco di beni acquistabili (modello 72): il divieto è illegittimo salvo quando l'acquisto concreto contrasti con le esigenze specifiche del regime (prevenzione di comunicazioni con l'esterno o creazione di posizioni di supremazia).
- Le norme amministrative che limitano la possibilità di cucinare (p. es. fasce orarie) possono essere legittime se sono misure organizzative ragionevoli e applicate in modo non discriminatorio a tutti i detenuti; se rivolte solo ai 41-bis rischiano di avere carattere vessatorio e devono essere adeguatamente motivate.
- Il giudice che annulla o limita un atto amministrativo disciplinare deve motivare specificamente se la restrizione è connessa alle esigenze fondanti del regime differenziato e se è l'unico o proporzionato mezzo per perseguirle; semplici richiami generici a pronunce costituzionali non sostituiscono una valutazione concreta e circostanziata.
- In situazioni analoghe, l'Amministrazione penitenziaria deve documentare la necessità e la proporzionalità delle restrizioni (tipo di alimenti vietati, rilevanza per ordine e sicurezza, effettiva disparità di applicazione), mentre il giudice di merito deve verificare la ragionevolezza e l'assenza di discriminazione.
- Le decisioni di merito possono essere parzialmente annullate in cassazione e rinviate per un nuovo esame quando manchi una motivazione adeguata su punti specifici (es. applicazione esclusiva di una misura ai detenuti 41-bis), senza che ciò significhi l'accoglimento automatico della disciplina amministrativa.
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