Cassazione Penale, Sentenza n. 16322/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la proroga annuale della misura di sicurezza della libertà vigilata. Il ricorso solleva due censure principali: 1) incompetenza territoriale della magistratura di sorveglianza di Reggio Calabria, sostenendo che la competenza spettasse a Brescia perché l'esecuzione della misura era iniziata lì nel 2007 e che le decisioni assunte dall'Ufficio di sorveglianza di Brescia nel 2017 e 2019 'cristallizzavano' la competenza; 2) violazione dell'art. 208 cod. pen., per aver valutato la pericolosità sociale in modo retrospettivo ed aver escluso dal compendio probatorio elementi a favore del ricorrente (remota anzianità dei reati, reinserimento socio-lavorativo, studi, attività culturali e di volontariato, ecc.).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la competenza territoriale si determina con riferimento alla situazione di fatto esistente all'atto dell'iniziativa d'ufficio (2017), quando Gallico risultava residente e sottoposto a misura di prevenzione a Palmi; pertanto la magistratura di Reggio Calabria era competente. Ha inoltre ritenuto tempestiva la declinatoria di competenza adottata dal Magistrato di Brescia nel 2021, essendo intervenuta dopo il ritorno del procedimento al primo grado per annullamento. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che l'ordinanza ha motivato adeguatamente la persistente pericolosità sociale, richiamando la gravità dei reati, il contesto mafioso, la posizione apicale nell'organizzazione, i periodi di latitanza e la capacità di mantenere legami criminali; gli elementi prospettati dalla difesa sono stati ritenuti non decisivi. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 677 cod. proc. pen.
La competenza territoriale per le materie di magistratura di sorveglianza si determina in rapporto al luogo di detenzione del soggetto all'atto dell'instaurazione del procedimento o, se non detenuto, alla sua residenza, domicilio o dimora, secondo un criterio di effettività.
art. 21, comma 2, cod. proc. pen.
L'incompetenza per territorio deve essere rilevata o eccepita entro la fase di costituzione delle parti in udienza; tuttavia la dichiarazione di incompetenza può essere considerata tempestiva se assunta in limine litis a seguito di regresso del procedimento al primo grado.
art. 208 cod. pen.
La valutazione della pericolosità sociale deve essere fondata su elementi attuali e pertinenti; la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio motivato in base alla gravità dei reati, al contesto mafioso e alla condotta complessiva del soggetto, escludendo che gli elementi favorevoli allegati dalla difesa annullassero la valutazione negativa.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La competenza territoriale nelle procedure di sorveglianza si determina in base alla situazione di fatto all'atto di iscrizione dell'iniziativa: luogo di detenzione o, se libero, residenza/domicilio/dimora effettiva.
- Decisioni interlocutorie o provvedimenti adottati in una sede prima che il procedimento torni al primo grado possono 'cristallizzare' o legittimare la competenza di quel foro; tuttavia la declinatoria può ritenersi tempestiva se assunta limine litis dopo un regresso del procedimento.
- In sede di valutazione della pericolosità sociale, i giudici possono attribuire prevalente rilievo alla gravità dei reati, al contesto criminoso (es. appartenenza a sodalizio mafioso), alla posizione ricoperta e alle condotte successive (latitanza, mantenimento di legami criminali); fattori di reinserimento (lavoro, studi, volontariato) sono rilevanti ma non necessariamente decisivi se sussistono elementi gravi contrari.
- La Corte di cassazione non è luogo per una rivalutazione di merito: le censure che sostanzialmente rimettono in discussione la valutazione fattuale del giudice di merito possono essere respinte come 'sconfinanti nel merito'.
- Chi intende eccepire incompetenza per territorio deve farlo tempestivamente, ma vi sono margini di legittimità per rilievi successivi qualora il procedimento abbia subito regresso per intervenute pronunce annullatorie.
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